Assegno di mantenimento: cosa dice oggi la Corte di Cassazione
- Posted by Francesca Dimunno
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Il 23 marzo 2018, la Suprema Corte Cassazione ha pronunciato l’ordinanza n. 7342, la quale si inserisce in un mutato orientamento giurisprudenziale in tema di assegno di mantenimento. Con questa ordinanza la Suprema Corte stabilisce anche il principio secondo cui l’ammontare dell’assegno di divorzio andrà quantificato in base alla durata del matrimonio.
Ma analizziamo i recenti cambiamenti giurisprudenziali. Fino a febbraio 2017, era consolidato l’orientamento secondo l’assegno di mantenimento fosse correlato alla valutazione circa l’adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a garantire “il tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio. Il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio era l’elemento centrale nella valutazione del diritto all’assegno e alla sua quantificazione. In questo contesto anche a causa dei molteplici cambiamenti sociali e culturali del nostro tempo, avviene un importante mutamento dell’orientamento della giurisprudenza con la sentenza S.C. n. 11504 del 10 maggio 2017. Questa sentenza apporta una importante novità, stabilisce due distinti momenti: il primo è una valutazione sottesa a stabilire il diritto al versamento (l’an) e qualora questa valutazione sia positiva, si avrà il secondo momento teso a stabilire la cifra concreta che dovrà essere versata, cioè il quantum.
Nella valutazione dell’an non si dovrà più tenere conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio, bensì dovrà avere luogo una valutazione circa “l’indipendenza o autosufficienza economica” del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento. Vi sarà un vero e proprio accertamento giudiziale, perché possa sorgere il diritto, circa la mancanza dei mezzi adeguati del coniuge richiedente e “l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”. Oggetto di valutazione, quindi, sarà la condizione economico/patrimoniale del coniuge richiedente, con attenzione ad esempio al titolo di studio dello stesso, esperienze lavorative, patrimonio immobiliare, effettiva capacità reddituale, ecc…
La Suprema Corte enfatizza, quindi, che con il divorzio il vincolo matrimoniale cessa sia da un punto vista personale che da un punto di vista patrimoniale, fermo restando per entrambi gli ex coniugi i diritti e doveri di entrambi verso i figli.
A seguito di questa sentenza, la Corte di Cassazione stabilisce quindi che l’assegno non sarà dovuto solo perché in costanza di matrimonio si era goduto di un tenore di vita che non si è più in grado di mantenere da soli, ma il diritto sorgerà unicamente nel caso in cui il coniuge richiedente, per ragioni oggettive, non sarà in grado di essere economicamente indipendente/autosufficiente.
Una volta ritenuto sussistente il diritto a percepire l’assegno, la quantificazione della somma, alla luce della recente ordinanza, andrà effettuata anche prendendo in considerazione la durata del vincolo matrimoniale, ciò con il chiaro intento di evitare che matrimoni “lampo” possano trasformarsi in una modalità per ottenere una rendita automatica a carico dell’ex coniuge.
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