Indennizzo per decesso della vittima a seguito di patologia da emotrasfusione: chi ne ha diritto?
- Posted by Francesca Dimunno
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Oggi giorno può, purtroppo, ancora accadere che a seguito di una emotrasfusione o anche a seguito di un semplice prelievo di sangue, si scopra di aver contratto una malattia che porti alla morte, si pensi ad esempio ai casi in cui viene contratto il virus dell’HIV. In queste situazioni, molteplici sono le domande riguardanti il risarcimento del danno e l’indennizzo sia da parte del soggetto che ha materialmente contratto la malattia sia dei parenti di questo nel caso di suo decesso.
La normativa in essere in merito all’indennizzo si ricava dal combinato disposto della Legge n. 210/1992 i cui contenuti sono stati integrati dalla Legge n. 238/1997. Entrambe le norme stabiliscono che tutti coloro che abbiano subito dei danni a causa di trasfusioni, vaccinazioni e/o prelievi hanno diritto ad un indennizzo. La normativa del 1992 indicava quali soggetti aventi diritto a richiedere ed ottenere l’indennizzo a seguito del decesso della vittima il coniuge, i figli minori o
maggiorenni inabili a svolgere attività lavorativa, i genitori, i fratelli minori o fratelli maggiorenni inabili a svolgere attività lavorativa. Con la Legge n. 238/1997, invece, l’elenco dei soggetti aventi diritto all’indennizzo viene ampliato con il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni e maggiorenni. Quindi, avviene un ingrandimento della categoria dei soggetti aventi diritto visto che viene meno il requisito della inabilità all’attività lavorativa, ma è sufficiente che i soggetti su elencati siano familiari a carico della vittima.
L’indennizzo, in caso di decesso della vittima, può essere costituito da un indennizzo reversibile o dall’assegno una tantum, l’ammontare della cifra dell’assegno con la Legge del 1997, viene aumentato a Lire 150 milioni.
Con la recente sentenza del 11 maggio 2018 n. 11407, la Suprema Corte di Cassazione ha fatto luce e chiarezza su quali sono i presupposti per l’identificazione dei soggetti che possono ricevere l’indennità una tantum a seguito del decesso della vittima. La Corte ha stabilito che sono aventi diritto i soggetti che si trovavano nella condizione di “convivenza” o “vivenza a carico” con la vittima, elemento indicato nella normativa del 1992 e non richiamato in quella del 1197 da cui non si può assolutamente prescindere, infatti, la Corte evidenzia che il loro diritto non è legato alle norme in ambito successorio, bensì dal vincolo di convivenza, per cui, a seguito del decesso della vittima, gli aventi diritto si trovano a patire oltre ad una perdita di natura affettiva, anche una perdita di natura economica.
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