CONTRATTO DI MUTUO: MORA USURARIA
- Posted by Francesca Dimunno
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Cosa succede al contratto di mutuo se la mora è usuraria?
Con riferimento al contratto di mutuo dobbiamo fare riferimento all’articolo 1815 del Codice Civile il quale stabilisce che “salvo la diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante” all’ultimo comma lo stesso articolo specifica che “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Nel contratto di mutuo vengono indicati l’interesse corrispettivo che è la somma che la banca riceve per aver concesso al mutuatario la somma richiesta e l’interesse viene, pertanto, applicato sul capitale; l’interesse moratorio che è, invece, l’interesse pattuito per la eventuale fase in cui si verifichi l’inadempimento del mutuatario, in questo caso, l’interesse si applicherà al debito scaduto; la penale che è la somma eventualmente dovuta dal mutuatario alla banca nel caso di estinzione anticipata del mutuo, ha una funzione “risarcitoria” nei confronti della banca a causa del mancato guadagno di questa a causa della estinzione anticipata.
Vi sono casi, nella prassi, in cui gli interessi di mora vengono pattuiti in misura eccedente rispetto al tasso di soglia, per cui la mora è definita usuraria.
Sul punto vi sono orientamenti discordanti in giurisprudenza in quanto alcuni Tribunali ritengono che gli interessi di mora non debbano essere calcolati in base al tasso di soglia di usura, altri tribunali che, invece, ritengono che la mora debba sottostare al limite imposto dalla soglia, altri Tribunali ritengono, a loro volta, che poiché la norma di riferimento stabilisce che l’interesse usurario è nullo, anche la clausola che lo prevede è da considerarsi nulla.
A questo punto è lecito chiedersi se la nullità della clausola comporta anche la conseguente nullità dell’intero contratto.
Sul punto è intervenuta la Corte di Appello di Bari, la quale con la recente sentenza del 04 giugno 2018, n. 990, ha stabilito che nel caso in cui la mora usuraria, sia pattuita nel contratto e non applicata, l’intero contratto di mutuo verrà convertito in un contratto gratuito, ovvero anche solo prevedere e indicare in contratto un tasso usurario comporterà la trasformazione del contratto ed alcuna somma sarà dovuta dal mutuatario, il quale avrà la possibilità di richiedere la restituzione degli interessi corrispettivi versati alla banca.
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