VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE
- Posted by Francesca Dimunno
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E’ possibile decidere di corrispondere il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne non autosufficiente e non al genitore convivente separato?
L’assegno di mantenimento trova la sua ragione nel vincolo di solidarietà e nel dovere di assistenza morale e materiale dei due coniugi nei confronti della famiglia e della prole, ragione per cui anche nel momento in cui termina il rapporto di coniugio, non verrà meno il dovere di contribuire alle esigenze della famiglia, al sostentamento e alla crescita dei figli. La ragione di ciò è da ricercarsi nel chiaro intento di tutelare l’interesse superiore della crescita dei figli stessi. Il diritto al mantenimento del figlio dura fino alla sua totale autonomia ed autosufficienza e non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma verrà a cessare unicamente quando il figlio potrà occuparsi autonomamente delle proprie esigenze. Non vi sarà alcun obbligo a versare il mantenimento nel caso in cui, invece, il figlio non abbia ottenuto la propria autonomia a causa di una propria inoperatività.
E’ bene ricordare, però, che il dovere di corrispondere l’assegno di mantenimento potrà venire meno solo a seguito di un procedimento giudiziale o mediante un accordo consensuale e non potrà essere sospeso autonomamente. Allo stesso modo, nel caso in cui il figlio sia maggiorenne e convivente con l’ex coniuge, l’assegno di mantenimento dovrà essere versato all’ex coniuge e non al figlio se non sia stata presentata una domanda specifica in tal senso dal figlio stesso.
Sul punto si è espressa di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 09 luglio 2018 n. 18008 la quale ha ribadito che il genitore obbligato a versare il mantenimento non ha alcuna autonomia nel decidere a chi versare l’assegno e, quindi, non potrà scegliere se versare la somma all’ex coniuge convivente con il figlio o al figlio, ma per poter versare la somma direttamente al figlio maggiorenne, costui dovrà fare apposita istanza.
Concludendo, quindi, se si è obbligati al versamento del mantenimento di un figlio anche se questi è maggiorenne, la somma va, comunque, versata all’ex coniuge convivente con il figlio. La Corte ha chiarito che il figlio, anche maggiorenne, è, infatti, titolare del diritto al mantenimento, mentre l’ex coniuge convivente è titolare del diritto a ricevere il contributo da parte dell’altro genitore.
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