COPPIE SAME SEX E RICONOSCIMENTO DEI FIGLI IN ITALIA
- Posted by Francesca Dimunno
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In Italia le unioni tra coppie same sex ha trovato regolamentazione con la Legge 20 maggio 2016, n. 76, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Questa norma consente a coppie dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio o costituito una unione civile all’estero, di ottenere la trascrizione nei registri di stato civile del loro vincolo per cui lo stesso viene pienamente riconosciuto anche dal nostro ordinamento. La norma in esame, però, nulla stabilisce in ordine alla possibilità di adozione, per cui il riferimento normativo è rimasto la L. n. 184/1983, “Diritto del minore ad una famiglia” e le conseguenti pronunce giurisprudenziali che hanno ritenuto possibili le adozioni, in casi particolari, anche alle coppie same sex.
E’ del 31 maggio 2018 la ordinanza n. 14007 della Corte di Cassazione che ha riconosciuto due sentenze del giudice straniero che hanno deciso la adozione, a favore di due donne coniugate, del figlio di una delle due partner ottenuto a seguito di inseminazione artificiale. La coppia same sex ha, poi, ottenuto la trascrizione del proprio vincolo presso l’ufficio di stato civile italiano. A questo punto è sorto il dubbio circa la condizione dei minori ed il riconoscimento di “figli adottivi” anche all’interno del nostro ordinamento.
Secondo la Cassazione i provvedimenti del giudice straniero hanno piena efficacia all’interno del nostro territorio nazionale quando non sono in contrasto con l’ordine pubblico. La Suprema Corte ha valutato il superiore interesse dei minori e la stabilità del vincolo familiare con entrambe le figure, aspetto già precedentemente analizzato da parte del giudice straniero. In questi casi, quindi, dovrà essere trascritta da parte dell’ufficiale di stato civile italiano la richiesta di un atto di un minore nato all’estero, in cui i genitori sono due persone same sex, di cui almeno uno cittadino italiano.
Si è giunti, quindi, a giurisprudenza che ammette la step child adoption, al fine di tutelare il minore il quale ha interesse e beneficio a mantenere il rapporto affettivo e di convivenza con l’altro adulto/genitore. Ciò segna un passaggio fondamentale all’interno del nostro contesto ed è frutto della nostra normativa costituzionale e delle convenzioni internazionali, nonché di giurisprudenza anche a livello comunitario. Oggetto di valutazione, anche in ipotesi di coppie same sex, rimane, quindi, sempre il “superiore interesse del minore” e l’accertamento in ordine alla adeguatezza dell’adottante. Possiamo concludere che è, oramai, ritenuto un vero e proprio pregiudizio ritenere che per l’equilibrio di un minore sia dannoso vivere e crescere in una famiglia in cui i genitori siano costituti da una coppia same sex.
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