AZIONE DI RESPONSABILITA’ DEI SOCI E CONFLITTO DI INTERESSI
- Posted by Francesca Dimunno
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In giudizi di azione di responsabilità, è necessaria la nomina di un curatore speciale che rappresenti la società?
L’azione di responsabilità è uno strumento predisposto dal nostro ordinamento giuridico al fine di tutelare i soci dalle azioni commesse dagli amministratori in violazione dei doveri derivanti dalla propria carica, che abbiano comportato come conseguenza un danno alla società.
L’articolo 78 del Codice di Procedura Civile “Curatore Speciale” dispone, al II comma, che si procede alla “nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante.”
A questo punto sorge il dubbio circa la presenza di un conflitto di interessi, nel caso di azione di responsabilità dei soci, tra società ed amministratori con la conseguente necessità di procedere con la nomina di un curatore speciale che rappresenti i distinti interessi della società.
La norma che disciplina l’azione di responsabilità esercitata dai soci di minoranza ex articolo 2393 bis, III comma del Codice Civile, stabilisce che nei casi di azione di responsabilità esercitata da soci di minoranza, la società dovrà essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione dovrà esserle notificato in persona del presidente del collegio sindacale. La norma, quindi, lascia presupporre che, in casi di questo tipo, il presidente del collegio sindacale abbia il potere di rappresentanza della società ex lege e, pertanto, ciò esclude la presenza di un conflitto di interessi ed esclude la nomina di un curatore speciale.
Alla luce di ciò, il curatore speciale dovrà essere nominato solo quando l’assemblea dei soci stessi deliberarerà sulla costituzione in giudizio della società, in quanto fino a tale momento “la società deve essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale”.
Sul punto si è recentemente espressa in tal senso la Corte di Appello di Genova mediante il decreto di rigetto n. 148/2018.
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