IL FALLIMENTO: REQUISITI
- Posted by Francesca Dimunno
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Il fallimento: possono essere ricompresi nell’attivo anche gli immobili acquistati prima del triennio di riferimento indicato dalla Legge Fallimentare?
La normativa fallimentare stabilisce che sono soggetti al fallimento ed al concordato preventivo gli imprenditori commerciali. Al fine di salvaguardare le imprese di modeste dimensioni, visto che il panorama nazionale è caratterizzato dalla presenza di molteplici piccole medie imprese (PMI), la normativa stabilisce dei parametri dimensionali e temporali che devono essere presi in considerazione per la declaratoria di fallimento. Il superamento di anche un solo parametro consentirà la declaratoria di fallimento.
L’articolo 1 della Legge Fallimentare, stabilisce che non sono soggetti al fallimento gli imprenditori che presentino, congiuntamente, i seguenti requisiti: avere avuto“nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore” un attivo patrimoniale complessivo annuo di non oltre € 300.000; aver realizzato “nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore” ricavi lordi complessivi annui non superiori ad € 200.000; avere un ammontare di debiti, anche in caso di debiti non scaduti, superiori ad € 50.000.
L’elemento temporale del triennio e l’elemento dimensionale per valutare l’attivo patrimoniale sono, quindi, aspetti importanti per determinare i requisiti per la possibile declaratoria di fallimento.
Ci si chiede se anche i beni immobili, acquistati prima del triennio in cui si è manifestata l’insolvenza, possano essere ricompresi nell’attivo. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha evidenziato come “l’attivo patrimoniale debba essere necessariamente individuato facendo riferimento all’art. 2424 c.c.” articolo che enuncia il “Contenuto dello stato patrimoniale”. Per cui nel caso in cui vi sia stato l’acquisto di un immobile in epoca precedente rispetto al triennio di riferimento, il bene sarà, comunque, da ricomprendere nel patrimonio sociale. La Corte di Cassazione, infatti, ribadisce il principio secondo cui, ciò che conta è “l’esistenza del bene nel patrimonio della società”, risulterà, quindi, irrilevante il momento dell’effettivo acquisto del bene, purché lo stesso risulti presente nel bilancio della società.
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