FALLIMENTO AZIENDA CONIUGALE
- Posted by Lara Dentici
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In ipotesi di azienda coniugale è possibile che il fallimento dell’imprenditore si estenda al coniuge?
L’impresa coniugale è la società avviata e gestita da due coniugi, a seguito di un matrimonio il cui regime patrimoniale è quello della comunione dei beni. I coniugi hanno all’interno della società stessa una parità di peso sia a livello decisionale che nella gestione amministrativa. Cadranno in comunione i beni aziendali, gli utili e gli incrementi. E’ possibile la presenza di una azienda coniugale anche nel caso in cui la società fosse già esistente prima del matrimonio, in quanto di proprietà di uno solo dei coniugi; in questo caso cadranno in comunione con l’altro coniuge solamente gli incrementi e gli utili sorti dopo il matrimonio.
Aspetti fondamentali, perché sussista l’azienda coniugale saranno: il matrimonio, la scelta del regime legale della comunione dei beni e la qualità di imprenditore, ricoperta da entrambi i coniugi. La comune gestione dovrà sussistere sia nel caso di società creata da entrambi i coniugi a seguito del matrimonio, sia nel caso di società esistente e di proprietà di uno dei due coniugi prima del matrimonio.
Al fine di comprendere se l’altro coniuge potrà essere soggetto al fallimento, sarà necessario comprendere le motivazioni che hanno coinvolto l’altro coniuge nella gestione della società sottoposta a fallimento. Nel caso in cui, il coniuge abbia preso parte all’attività sociale solo sulla base di motivazioni “affettive”, costui non potrà essere soggetto al fallimento, invece, nel caso in cui il coniuge abbia agito quale vero e proprio imprenditore, prendendo parte attiva nella gestione della società, si dovrà desumere l’esistenza di una società di fatto tra i due coniugi e, pertanto, il fallimento si estenderà anche al coniuge dell’imprenditore fallito.
E’ bene ricordare che non ci troveremo in presenza di una azienda coniugale quando la società è di proprietà di un solo coniuge e manchi del tutto la gestione comune, anche se in presenza di matrimonio e comunione legale dei beni.
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