NOTIFICA E CONSEGNA A PERSONA AMICA
- Posted by Francesca Dimunno
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La notifica o consegna consiste in quello specifico procedimento regolamentato dal codice di procedura civile per cui un atto amministrativo o giudiziario viene portato a conoscenza del suo destinatario. Per cui semplificando, possiamo affermare che la notifica è, appunto, il procedimento di “consegna” che in virtù dell’importanza dell’atto, necessita per la sua validità, il rispetto di determinate formalità.
La notifica deve essere realizzata da un soggetto autorizzato a compierla come ad esempio: l’ufficiale giudiziario, il messo notificatore, la polizia municipale.
Come stabilito dallo stesso codice di procedura civile, la notifica deve essere effettuata in una specifica fascia oraria, ovvero non prima delle ore 7 del mattino e non oltre le ore 21; per gli atti il cui destinatario è una persona fisica, il codice stabilisce che la consegna deve essere a mani proprie del destinatario. Ovviamente, ciò, non sarà sempre possibile, ragione per cui il codice di procedura civile, all’articolo 139, statuisce che se l’ufficiale giudiziario non troverà il destinatario dell’atto presso la casa di abitazione, dove ha l’ufficio o dove vengono esercitati l’industria e/o il commercio, la consegna di copia dell’atto potrà avvenire anche a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda. Qualora non vi siano questi soggetti, la consegna potrà essere effettuata anche al portiere o al vicino di casa che accetti, purché si tratti di persona che abbia più di 14 anni e non palesemente incapace.
La notifica è valida se fatta a mano di persona “amica”?
La Corte Suprema di Cassazione, nella recente ordinanza 9371 depositata il 04 aprile 2019, ha ribadito che la notifica ad una persona qualificatasi quale “amica” del destinatario è nulla in quanto non è sussistente la presunzione che la persona che ha ricevuto l’atto provvederà a consegnare l’atto al destinatario, in quanto è una persona presente solo occasionalmente presso la casa del destinatario. La Suprema Corte chiarisce che il vincolo di parentela o affinità sussistente per la persona di “famiglia” è, invece, sufficiente a giustificare la presunzione secondo cui seguirà la consegna dell’atto al destinatario.
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