SPESE NEL CASO DI VENDITA DI IMMOBILE IN CONDOMINIO
- Posted by consulia
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Chi paga le spese in caso di morosità del venditore?
Un aspetto importante da non sottovalutare nel momento in cui si intende acquistare un immobile in un condominio sono le spese condominiali.
In fase di negoziazione per la vendita dell’immobile, venditore e acquirente avranno sicuramente affrontato anche il tema delle spese condominiali; si badi bene, però, che la semplice conferma, da parte del venditore, di essere in regola con il pagamento di tutte le spese condominiali, non è sufficiente ad evitare possibili richieste da parte del condominio. Al fine di essere adeguatamente tutelati, sarà necessaria una comunicazione sottoscritta dall’amministratore del condominio in cui viene confermato il pagamento di tutte le spese condominiali dovute, fino alla data della vendita.
L’acquirente potrebbe trovarsi a corrispondere spese per gli anni precedenti la vendita, così come stabilito dall’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile che stabilisce, all’ultimo comma, che “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.
Aspetto fondamentale è, dunque, l’aspetto temporale, cioè la possibilità di chiedere il pagamento delle spese di cui era moroso il venditore all’acquirente. Ciò, però, è possibile solo se il contributo dovuto è riferibile all’anno in corso o a quello precedente. Ogni altra spesa dovuta ricadente nell’arco temporale precedente il biennio della vendita non potrà essere richiesta al nuovo condomino, come oramai pacifico in giurisprudenza.
Pertanto, in caso di vendita di un immobile all’interno di un condominio può accadere che il condominio, in persona del suo amministratore, decida di recuperare le spese di cui era moroso il venditore, direttamente dall’acquirente. Infatti, il condominio, in casi simili, ha la possibilità di scegliere nei confronti di chi agire e, molto probabilmente, preferirà recuperare il credito dal nuovo condomino, in quanto più facilmente reperibile.
E’ necessario ricordare, però, che la norma stabilisce che l’obbligazione è solidale, ragione per cui nel caso in cui il nuovo condomino saldi la morosità del venditore, potrà agire nei suoi confronti, al fine di chiedere la restituzione delle spese pagate.
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