DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Disposizioni del decreto del 09 marzo 2020, efficace fino al 03 aprile 2020
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Alla luce della situazione che sta interessando il nostro paese, al fine di chiarire dubbi e incertezze, ci pare d’obbligo condividere alcuni punti dell’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 09 marzo allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.
Sono da considerarsi estese a tutto il territorio nazionale le misure precedentemente assunte nei confronti delle “zone a contenimento rafforzato” con il precedente decreto del 08 marzo, ovvero: è necessario evitare qualsiasi spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale, salvo che gli spostamenti siano dovuti a “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”, resta salvo il diritto di ciascuno di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione e residenza. Viene raccomandato a soggetti anziani o affetti da patologie croniche o con più patologie o soggetti immunodepressi, di non uscire dalle proprie abitazioni salvo per i casi di stretta necessità e, comunque, di evitare di recarsi nei luoghi in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro da altri soggetti. Coloro i quali sono affetti da infezioni respiratorie e febbre superiore ai 37,5° C devono rimanere presso la propria abitazione e limitare i contatti sociali, informando il proprio medico curante della propria condizione di salute. I soggetti posti in quarantena, in quanto positivi al virus, devono astenersi dal lasciare la propria abitazione o dimora.
A differenza di quanto precedentemente disposto, “sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.” Il decreto specifica che gli atleti, professionisti e non professionisti, potranno utilizzare gli impianti sportivi purché vi sia un interesse nazionale del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) e dalle federazioni, anche in questi casi vi sarà un controllo da parte del personale medico, teso a contenere il rischio di diffusione del COVID-19. Lo sport e le altre attività motorie potranno essere svolte all’aperto a condizione che venga rispettata la distanza di sicurezza di un metro tra i partecipanti.
In questo difficile momento storico, viene promosso il lavoro da remoto che implica minor spostamento delle risorse su tutto il territorio nazionale, nei casi in cui ciò non sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere i periodi di congedo o ferie, anche per le strutture sanitarie e socio-sanitarie vengono promosse le riunioni da remoto. E’ confermata la chiusura di tutti gli impianti sciistici, la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, come sono sospese tutte le attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado, l’apertura dei luoghi di culto è subordinata alla predisposizione di misure che evitino assembramenti di persone ed anche nei luoghi di culto deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro di distanza tra gli individui. Dovranno restare chiusi i musei, cinema, teatri e altri istituti e luoghi di cultura, come sospesi risultano anche tutti i concorsi pubblici e privati, tranne i concorsi in grado di attuare la valutazione dei candidati sui requisiti del curriculum o in via telematica. Al fine di sopperire alla carenze di personale medico-sanitario, non saranno sospesi i concorsi per queste categorie che dovranno avvenire in modalità telematica o, comunque, garantendo la distanza interpersonale di un metro; allo stesso tempo, vengono sospesi i congedi ordinari per questa categoria di lavoratori. Le attività di bar e ristorazione dovranno garantire la distanza minima di sicurezza tra i propri fruitori, limitando l’attività dalle ore 6:00 alle ore 18:00. Viene disposta la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi commerciali e dei mercati durante le giornate festive e prefestive. Duranti i giorni feriali queste strutture dovranno garantire la distanza minima di un metro tra i propri clienti. Farmacie, parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari rimarranno aperti, ma dovranno garantire la distanza minima di un metro. Risultano sospesi tutti gli esami per il conseguimento della patente di guida, fermo restando che viene disposta a favore dei candidati che non hanno sostenuto la prova, la proroga dei termini previsti di sei mesi.
E’, quindi, di fondamentale rilevanza attenersi alle regole indicate ed evitare in qualsivoglia modo ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ doveroso, altresì, sottolineare che la violazione di quanto disposto nel decreto e nelle ordinanze, comporta conseguenze di natura penale.
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