CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: DECRETO RILANCIO
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Contributo a fondo perduto, chi ne ha diritto?
Il cosiddetto decreto rilancio, ovvero il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, prevede anche importanti misure fiscali per fare fronte alla grave crisi economica che è derivata dalla emergenza epidemiologica legata al Covid-19. In particolare, l’articolo 25 “Contributo a fondo perduto” riconosce, a determinate categorie di soggetti, appunto, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
Questo contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né varrà alla formazione del valore della produzione netta per l’IRAP.
Saranno esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data della presentazione dell’istanza, dagli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, da dipendenti e/o professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, dagli intermediari finanziari, dalle società di partecipazione indicate all’articolo 162-bis del TUIR e da coloro che hanno diritto alle indennità ex articoli 27 e 38 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, decreto “Cura Italia”.
Condizione necessaria per l’erogazione del contributo è, come specificato al comma 4 dell’articolo 25 del decreto che “l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”. Ciò, quindi, con il preciso scopo di aiutare coloro i quali siano stati effettivamente colpiti in maniera determinante dalla emergenza sanitaria nazionale a causa del lockdown. Il contributo verrà, comunque, erogato a favore dei soggetti che hanno iniziato la propria attività a partire dalla data del 01 gennaio 2019 ed a favore di coloro che hanno il domicilio fiscale o la propria sede operativa nelle zone maggiormente colpite dalla epidemia.
L’ammontare verrà calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 ed il fatturato ed i corrispettivi dello stesso mese per l’anno 2019: è previsto il 20% per soggetti i cui ricavi non siano superiori ad € 400.000 durante il periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il 15% per coloro che hanno ricavi o compensi superiori ad € 400.000 fino ad € 1.000.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto ed una percentuale del 10% per coloro che abbiano ricavi o compensi superiori ad € 1.000.000 fino ad € 5.000.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Sarà necessario presentare l’istanza di richiesta contributo in via telematica all’Agenzia delle Entrate specificando di essere in possesso dei requisiti richiesti, sarà possibile effettuare detta istanza anche per il tramite da un intermediario, e la stessa andrà effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
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