GLI ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE SANITARIE IN TEMA DI TRASPARENZA
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Trasparenza per le strutture sanitarie: quali sono le misure da adottare per assolvere agli obblighi previsti dalle legge?
Il d. lgs. n. 33/2013, cosiddetto “decreto trasparenza”, è la normativa riguardante il diritto dei cittadini di accedere a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la loro partecipazione all’attività amministrativa, che implica, anche una loro forma di controllo sull’impiego delle risorse pubbliche ed sul conseguimento di obiettivi istituzionali.
In base all’art. 2-bis n. 3, secondo periodo, la disciplina del citato decreto si applica anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
Orbene, in considerazione delle loro finalità perseguite e della possibile sussistenza di fenomeni corruttivi, le strutture sanitarie sono escluse dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dagli obblighi di trasparenza.
Di fatti, le Linee Guida dell’ANAC precisano che, tali enti, non sono tenuti all’adozione delle misure della “Legge Anticorruzione” (Accesso Civico e Nomina di un Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza), ma, si ritiene che, in presenza del requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, sia compito delle Amministrazioni promuovere l’adozione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 e le ulteriori misure per la prevenzione della corruzione in relazione a tutte le attività svolte dalle strutture sanitarie.
Con riguardo alle aziende per i servizi alla persona (ASP), occorre distinguere quelle che hanno mantenuto la personalità di diritto pubblico, da quelle che invece abbiano deliberato la propria trasformazione in enti privati. Per queste ultime, la cui attività risponde esclusivamente ad interessi rimessi all’autonomia imprenditoriale, è necessario differenziare ulteriormente l’attività sanitaria svolta in regime di accreditamento o di autorizzazione.
Le strutture sanitarie accreditate, direttamente affidate a soggetti diversi da quelli pubblici, anche interamente privati, seguono la programmazione sanitaria regionale. Le loro attività, però, ricadendo nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, sono da considerarsi soggette all’obbligo di trasparenza, il quale viene adempiuto attraverso la cosiddetta “attestazione di trasparenza” (obbligo di pubblicazione dei dati inerenti alle attività e ai procedimenti svolti, ai servizi erogati e a altri contenuti stabiliti dall’ANAC). Inoltre, il decreto prevede che le regioni includano il rispetto di obblighi di pubblicità fra i requisiti necessari all’accreditamento della struttura.
L’attività svolta in regime di autorizzazione, invece, è attività solo “regolata” a livello regionale e quindi esclusa dalla disciplina sulla trasparenza.
Infine, è necessario evidenziare che il “decreto trasparenza” attribuisce all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il compito di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni, all’adozione di atti o provvedimenti ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
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