IL DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL SOCIO DI UNA S.R.L.
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L’informazione del socio che non ricopre una carica di gestione in una s.r.l.
Il socio, che non partecipa all’attività di gestione di una s.r.l., è titolare di un diritto di informazione, così come sancito dal secondo comma dell’art. 2476 del codice civile, sullo svolgimento degli affari sociali. Pertanto, ciascun socio che non partecipa all’amministrazione ha il diritto di ottenere informazioni sugli affari sociali e/o di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione della società a responsabilità limitata, anche incaricando propri professionisti di fiducia. Di fatto, quindi, il socio ha la possibilità di consultare qualunque documento come ad esempio documenti contabili, la corrispondenza e/o qualunque altro documento che riguardi la vita societaria. Gli unici limiti che gravano sul socio sono: agire secondo buona fede e correttezza e non arrecare danno alla gestione della società. Al socio non potrà essere negata la possibilità di ricevere informazioni in merito all’andamento della vita sociale adducendo quali motivazioni la riservatezza e/o segreti aziendali e non sarà possibile limitare tale diritto con previsioni nell’atto costitutivo o nello Statuto. Sarà, invece, possibile regolamentare nello Statuto societario il diritto di accesso prevedendo delle formalità da rispettare per poter accedere e consultare i documenti.
Il diritto di informazione è, di fatto, uno strumento di auto tutela del socio non amministratore per cui questo può sempre ricevere informazioni in merito sia a singole operazioni sociali sia in merito alla gestione più ampia della società: le linee guida, i progetti sociali e questioni afferenti l’andamento della società.
Qualora il socio ritenga che siano stati lesi gli interessi della società potrà promuovere una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e, qualora, ritenga che siano state commesse gravi irregolarità in danno della società, potrà chiedere, mediante un ricorso al giudice competente, la revoca degli stessi.
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