FOTO SOCIAL DI MINORI
- Posted by consulia
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Foto sempre pubblicabili?
La pubblicazione di foto, anche di minori, da parte dei genitori è un fenomeno assolutamente attuale che interessa la stragrande maggioranza di soggetti che possiedono un profilo personale sui social network. E’ davvero raro, oramai, non possedere un cellulare con fotocamera integrata che permetta all’utilizzatore di immortalare ogni istante della propria vita, nonché quella dei propri figli per, poi, pubblicare le fotografie e permettere ai propri amici virtuali di partecipare, sempre virtualmente, a momenti della propria vita e/o a quella dei propri figli.
In questo scenario, però, laddove insorgano conflitti, separazioni e/o divorzi tra i genitori, è sempre possibile continuare a pubblicare le fotografie dei minori sui social?
Sul punto, sono intervenute molteplici sentenze di Tribunali italiani che hanno dettato alcune linee guida, come il Tribunale di Mantova che ha stabilito nel 2017 che le fotografie devono sempre rispettare il decoro e l’immagine del minore e non essere pregiudizievoli e che è necessario il consenso di entrambi i genitori affidatari. Sul punto si è espresso anche il Tribunale di Roma il quale ha ritenuto che un massiccio uso di fotografie di minori siano lesive e, pertanto, laddove il minore stesso lamenti un eccessivo utilizzo, ne debba seguire la rimozione. Il Tribunale di Chieti, invece, in data 10 luglio 2020, dovendo decidere sulla possibilità di pubblicare foto del minore da parte di uno solo dei genitori, con il diniego dell’altro, in una situazione di affido congiunto del minore, ha disposto che entrambi i genitori dovessero astenersi dal pubblicare fotografie del minore. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che il minore, oramai prossimo alla maggiore età, dovesse prestare il consenso per la pubblicazione di materiale fotografico che lo riguardasse. In questo caso specifico, il Tribunale ha assegnato un ruolo determinante all’età del minore, quasi maggiorenne, per cui i giudici hanno ritenuto di ordinare ad entrambi i genitori di astenersi dalle pubblicazioni “in assenza di consenso esplicito del figlio”.
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