LA COLLAZIONE
- Posted by consulia
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La collazione è un po’ come recuperare i tasselli del puzzle dell’eredità
La collazione è un istituto previsto dal nostro ordinamento, in ambito successorio, che ha lo scopo di ricostruire la massa ereditaria, ovvero i soggetti individuati dalla norma, saranno tenuti a conferire all’asse ereditario quanto abbiano ricevuto in vita dal soggetto defunto, tecnicamente chiamato de cuius.
L’articolo 737 del codice civile individua quelli che sono i soggetti tenuti alla collazione: “i figli e i loro discendenti ed il coniuge”, costoro, quindi, dovranno conferire quanto ricevuto dal de cuius tramite una donazione diretta o indiretta quando questo era in vita, salvo il caso in cui costui non li abbia dispensati.
La collazione comporta un aumento di valore della massa ereditaria, il motivo sotteso a questo istituto è quello di eliminare qualsivoglia disparità di trattamento tra i chiamati all’eredità. Salvo esplicita dispensa da parte del donante, le donazioni dovranno essere considerate delle vere e proprie anticipazioni sulla successiva eredità che avrà luogo nel momento in cui verrà a mancare il donante stesso.
La collazione ha luogo quando siano intervenute delle donazioni e purché i chiamati abbiano accettato l’eredità, sorge a seguito dell’apertura della successione che avviene con la morte del de cuius. Non è necessario che venga fatta richiesta di collazione da parte degli altri coeredi, in quanto i beni che sono stati ricevuti dal coerede mediante donazione, andranno conferiti in via automatica alla massa ereditaria. Questo istituto si applica verso tutti i beni che sono stati oggetto di donazione sia diretta che indiretta, purché la donazione sia valida.
Così come specificato dalla norma in esame, è possibile che il donante abbia dispensato il donatario dal conferire il bene, ciò può essere stabilito nell’atto di donazione stesso, nel testamento o in altro negozio.
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