ASSEMBLEA SOCIETARIA DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA
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Come svolgere l’assemblea societaria durante la quarantena?
Come è noto, la pandemia in atto in questo periodo, causata dal diffondersi del virus Covid-19, ha indotto il legislatore ad introdurre delle misure stringenti al fine di limitare il più possibile gli assembramenti di persone (e, in generale, i contatti sociali), con conseguente restrizione della libertà di circolazione, anche all’interno del medesimo comune.
Questa situazione ha effetti, altresì, sulla continuità della vita societaria, attesa la difficoltà di riunire, ad esempio, i soci in un unico luogo fisico per consentire il regolare svolgimento delle assemblee. Per rispondere a questa esigenza, dunque, il governo, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Decreto “Cura Italia”, ha previsto una serie di deroghe alla normativa di riferimento, incoraggiando gli operatori ad effettuare le riunioni e le assemblee attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici (quali, ad esempio, Skype, Zoom, ovvero, ancora, WhatsApp) nel rispetto della disciplina societaria.
La possibilità di svolgere un’assemblea “a distanza”, ricorrendo a modalità di audioconferenza, teleconferenza ovvero di videoconferenza, non costituisce una novità nel nostro ordinamento. Questo, atteso che l’art. 2370, comma 4, c.c. prevede che “Lo statuto può consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (..)”.
L’art. 106 del Decreto “Cura Italia” stabilisce espressamente che, in deroga alla normativa civilistica o alle disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Sempre in deroga alle disposizioni statutarie, le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e le mutue assicuratrici hanno la facoltà di prevedere, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, che l’espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza, nonché che la partecipazione stessa all’assemblea avvenga, anche esclusivamente, mediante l’uso di mezzi di telecomunicazione che siano idonei ad assicurare l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto; senza la necessità che si trovino fisicamente nel medesimo luogo, ove previsto, il presidente, il segretario o il notaio.
Le s.r.l. possono, inoltre, prevedere, anche in deroga alla normativa civilistica e allo statuto, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
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