COGNOME PATERNO E MATERNO
- Posted by Francesca Dimunno
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Attribuzione del cognome, cosa stabilisce la legge?
L’attribuzione del cognome avviene al momento della dichiarazione di nascita che viene effettuata dai genitori o da uno solo e comporta l’iscrizione del minore nei registri di Stato Civile. Nei casi di genitori coniugati, il minore acquisisce automaticamente il cognome paterno.
Nel caso di genitori non coniugati, l’articolo 262 del codice civile stabilisce che “il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”.
Quindi, sarà possibile, in casi di genitori non coniugati, l’attribuzione del nome di famiglia materno quando la madre sia stata la prima a riconoscere il minore. Sarà, comunque, possibile per il padre rivolgersi successivamente al Tribunale al fine di riconoscere il minore e chiedere l’attribuzione del proprio cognome, anche in aggiunta a quello della madre.
In casi simili, la Corte Suprema di Cassazione ha, con la recente sentenza n. 21349/2019, precisato che per l’attribuzione del cognome del genitore che riconosca successivamente il minore, sarà necessario il consenso del minore. E’ necessario, infatti, evitare di creare una situazione di danno alla identità del minore stesso, poiché deve essere preso in considerazione unicamente il benessere, la serenità del minore e quindi il suo interesse. La Corte ribadisce che è esclusa ogni automaticità in giudizi di questo tipo. Sarà compito del giudice decidere solo sulla base dell’interesse del minore, al fine di evitare qualsiasi impatto negativo sulla vita sociale e nelle relazioni del minore. Il giudice analizzerà l’identità personale del minore “intesa come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta”.
E’, inoltre, prevista nel nostro ordinamento la possibilità di attribuire al minore il doppio cognome: quello paterno e quello materno, qualora ciò sia manifestato da entrambi i genitori all’atto della iscrizione nei registri.
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