CONDOMINIO E PARTI COMUNI
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Nel condominio il sottotetto è sempre da considerarsi parte condominiale?
Tutti abbiamo sentito parlare di condominio e di quanto molto spesso, sia facile che dalla gestione di parti comuni dell’edificio possano insorgere problematiche e controversie tra i vari condomini anche in merito a quali siano le parti oggetti di gestione comune e quali siano quelle di competenza del singolo proprietario. Innanzitutto, è bene rilevare come il condominio è, di fatto, un edificio all’interno del quale coesistono sia parti di proprietà esclusiva, come i vari appartamenti dei condomini e parti in comune, come ad esempio, i locali per la caldaia e/o il riscaldamento centralizzato degli appartamenti, i locali per il posizionamento dell’ascensore e per la sua manutenzione e così via.
Alcune aree oggetti di gestione comune, come ad esempio il lastrico solare possono essere spesso oggetto di controversie fino a sfociare un lunghi giudizi, al fine di comprendere chi debba farsi carico delle relative spese per la gestione e manutenzione.
L’articolo 1117 del Codice Civile è di aiuto nell’individuare quelle che sono da considerare le parti comuni dell’edificio; alcune parti sono necessariamente da considerare condominiali come ad esempio i muri maestri e le fondamenta, altre vengono classificate come comuni in quanto tali per lo scopo cui sono destinate, un esempio pratico è l’abitazione del portiere.
Per quanto riguarda il sottotetto, come da recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, questo è considerato di proprietà condominiale quando sia collegato in via materiale e/o funzionale con una o più unità immobiliari che siano di proprietà esclusiva dei condomini e sia, quindi, destinato ad una utilità comune per i condomini.
Nel caso in cui ci si trovi nella posizione di voler rivendicare la proprietà esclusiva del sottotetto, bisognerà accertarsi e prestare particolare attenzione nel fornire adeguata prova circa la proprietà dello stesso.
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