CONDOMINIO: SUPERBONUS E CONSENSO PER MODIFICHE A ZONE COMUNI
- Posted by consulia
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Per lavori su zone comuni è necessario il consenso di tutti?
Due o più unità abitative di proprietà di almeno due soggetti diversi, all’interno di un medesimo edificio, che abbiano parti comuni, costituiscono un condominio, in questo caso si tratta di condominio minimo che non necessita di essere formalmente costituito. Nel caso in cui, invece, vi siano otto o più proprietari, sarà necessario costituire formalmente il condominio e procedere, altresì, alla nomina dell’amministratore.
Il Decreto Rilancio ha previsto un superbonus, ovvero la possibilità di usufruire dell’aliquota al 110% per la detrazione dell’imposta lorda di spese sostenute in ambito di efficientamento energetico degli immobili. Per poter usufruire di tale bonus è necessario aumentare il livello di efficienza energetica di immobili esistenti, lavori anti-sismici, e ulteriori interventi purché eseguiti in maniera congiunta ai primi due, ovvero l’installazione di pannelli fotovoltaici e con l’installazione dei sistemi per la ricarica di veicoli elettrici. Sarà possibile usufruire di tale bonus per tutte le spese sostenute in questi campi fino al 30 giugno 2023, qualora il 60% dei lavori complessivi da eseguire sia stato effettuato entro tale data, sarà possibile continuare ad usufruire della detrazione fino alla data del 31 dicembre 2023 per le spese sostenute.
Importanti opere che comportano anche l’efficientamento degli edifici sono quelle relative alle facciate degli edifici e le zone definite parti comuni degli edifici.
Ma cosa accade nel caso in cui non ci sia il consenso di tutti i condomini?
E’ bene sottolineare che in casi di questo tipo, ovvero, qualora le opere da porre in essere vadano, comunque, a modificare, ristrutturare o anche semplicemente risanare parti comuni, sarà necessario, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, con la sentenza 12 gennaio 2022 n. 219, il consenso del condominio, mediante assenso espresso nell’assemblea.
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