CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, ULTERIORI MISURE
- Posted by consulia
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Il DPCM del giorno 11 giugno 2020, in attuazione del Decreto-Legge n. 19/2020 e del Decreto-Legge n. 33/2020, prevede, al fine di attuare il contenimento del contagio, ulteriori misure sul territorio nazionale, le quali, salvo alcune eccezioni, avranno efficacia sino al 14 luglio 2020.
Per quanto riguarda, in particolare, le strutture sanitarie ed il personale sanitario, sono state confermate le seguenti attività: la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario ovvero personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. La limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Il medesimo decreto ha disposto, inoltre, che, sull’intero territorio nazionale, le attività produttive industriali e commerciali, ai fini dello svolgimento in sicurezza delle stesse, abbiano l’obbligo di rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, datato 24.04.2020.
Quanto, poi, alle disposizioni in materia di ingresso in Italia, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, sempre al fine di perseguire il contenimento del contagio, è stata prevista, ai fini dell’accesso al servizio, la consegna al vettore di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, recante l’indicazione: dei motivi di viaggio, dell’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora nel territorio italiano dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario previsto nel decreto in questione, nonché del mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere tali luoghi, del recapito telefonico, anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di cui si è dato conto poc’anzi.
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