Controllare un lavoratore: quando è possibile il licenziamento in tronco
- Posted by Francesca Dimunno
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Controllare un lavoratore: può il datore avvalersi di un’agenzia investigativa e poi licenziare in tronco il suo dipendente a seguito di quanto emerso dalle indagini?
Nell’attuale panorama normativo è ammesso il ricorso, da parte del datore di lavoro, ad agenzie investigative, le quali, però, alla luce anche di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, potranno unicamente accertare la commissione di eventuali illeciti del lavoratore. La Suprema Corte, infatti, con la ordinanza n. 15094/2018, ribadisce che non è possibile effettuare un licenziamento disciplinare in tronco a seguito di quanto emerge da una indagine investigativa svolta sull’operato del dipendente che svolge la propria prestazione fuori dai locali aziendali, se questa indagine mira a verificare l’inadempimento dell’attività lavorativa.
Nel caso analizzato dalla Corte, il datore intendeva controllare un suo lavoratore ed aveva conferito incarico ad una agenzia investigativa per verificare il corretto svolgimento dell’attività lavorativa. Il dipendente doveva prestare la propria attività fuori dai locali aziendali e, quindi, lontano dal datore.
Se è vero che è indubbio il potere del datore di lavoro di controllare un lavoratore attraverso una collaborazione con agenzie investigative, ciò può essere effettuato unicamente al fine di tutelare il patrimonio aziendale o al fine di effettuare una vigilanza dell’attività lavorativa ad esempio per accertare che durante le ore di lavoro non vengano posti in essere comportamenti penalmente rilevanti, ciò in conformità ai principi sanciti anche dalla Costituzione. L’attività volta, invece, a verificare l’adempimento, ovvero l’inadempimento dell’attività lavorativa del dipendente non potrà essere demandata dal datore ad una agenzia investigativa e/o ad altro soggetto, poiché l’articolo 3 dello Statuto dei Lavoratori attribuisce unicamente al datore stesso o ai suoi collaboratori la facoltà di vigilare sull’attività lavorativa del dipendente.
Vige, quindi, nel nostro ordinamento il divieto di operare un controllo occulto sull’attività lavorativa del proprio dipendente anche se questo, per la natura dell’attività che deve prestare, dovrà svolgere la sua prestazione fuori e/o lontano dai locali aziendali, in questi casi il controllo di figure terze, incaricate dal datore, potrà solo limitarsi ad accertare e/o escludere che il dipendente durante le ore di lavoro ponga in essere comportamenti illeciti.
E’ bene ricordare che il lavoratore sarà sempre tenuto ad operare con diligenza per tutta la durata del rapporto di lavoro essendo necessario che tra le parti, datore e lavoratore, perduri il rapporto di fiducia.
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