CORONAVIRUS E MATRIMONI: LA GESTIONE DEI CONTRATTI CON I FORNITORI
- Posted by consulia
- On
Matrimoni pianificati e parzialmente/interamente pagati, cosa succede ora?
Tra le numerose misure adottate dal governo al fine di contrastare il diffondersi del contagio del virus Covid-19 vi è stata quella di sospendere qualsivoglia celebrazione pubblica, ivi inclusi i matrimoni civili e religiosi. La qual cosa ha comportato e, continua a comportare, notevoli difficoltà in ordine alla gestione dei rapporti in essere con i vari fornitori.
L’esigenza di disciplinare i rapporti contrattuali sorti prima o in corrispondenza dell’emergenza sanitaria afferenti, ovviamente, non soltanto ai matrimoni, bensì ad ogni tipo di rapporto giuridico ha, dunque, indotto il legislatore ad introdurre un’apposita disposizione normativa, vale a dire l’art. 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Decreto Cura Italia”, secondo cui: “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Tale normativa sembrerebbe introdurre, in particolare, una specifica tipologia di causa di forza maggiore, un evento imprevedibile ed inevitabile, non riconducibile alla volontà del debitore, che impedisce o rende eccessivamente oneroso l’adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Nello specifico, la norma fa riferimento a un provvedimento emesso da un’autorità che, impedendo o rendendo gravosa l’esecuzione della prestazione, esonererebbe il debitore da responsabilità per ritardo od omesso adempimento, purché quest’ultimo abbia agito in buona fede al fine di ridurre le conseguenze negative che la controparte avrebbe potuto subire dalla mancata esecuzione del contratto.
A ben guardare, la norma in esame non fa altro che richiamare dei rimedi già ricavabili dal nostro ordinamento, ed esattamente: da un lato, l’impossibilità definitiva o temporanea: che può portare all’estinzione delle obbligazioni contrattuali ove la causa che rende impossibile la loro esecuzione perduri fino a quando il debitore non possa più essere ritenuto obbligato ovvero venga meno l’interesse del creditore a ricevere la prestazione. Dall’altro lato, l’eccessiva onerosità sopravvenuta, vale a dire, la circostanza che la situazione di emergenza potrebbe costituire quell’evento, imprevedibile al momento della conclusione del contratto, suscettibile di portare alla risoluzione dello stesso, salva la possibilità per l’altra parte di domandare la modifica delle condizioni contrattuali per ricondurlo ad equità.
Stante quanto sopra e con specifico riferimento alla tematica in oggetto, ove l’emergenza faccia “sfumare” le data scelte per le celebrazioni di matrimoni, si potrebbe, in caso di risoluzione del contratto, richiedere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto, o, in alternativa, modificare gli accordi in essere per venire incontro alle esigenze di ambo le parti.
Se cerchi maggiori informazioni o una consulenza in materia, contatta uno dei nostri esperti, compilando il form sottostante
0 Commenti