DANNI CAUSATI DAGLI AMMINISTRATORI
- Posted by Francesca Dimunno
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Quali sono i danni risarcibili dagli amministratori?
Gli amministratori hanno verso la società una responsabilità contrattuale e solidale per colpa. Nell’esercizio delle loro funzioni all’interno della società dovranno agire ponendo in essere la necessaria diligenza professionale, cioè conforme all’incarico e alle proprie competenze. Questi dovranno agire in modo informato e valutare l’adeguatezza delle scelte e strategie che decideranno di porre in essere.
L’articolo 2476 del codice civile regolamenta la responsabilità degli amministratori i quali sono “solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società.”
Pertanto, gli amministratori sono tenuti a risarcire i danni subiti dalla società quando questi sono causati direttamente dalla loro condotta.
E’ costante orientamento della giurisprudenza che è necessario che le conseguenze dannose per la società siano una conseguenza diretta della condotta illegittima degli amministratori. Deve, quindi, sussistere un nesso di causalità tale per cui, senza la condotta degli amministratori, la società non avrebbe patito quello specifico danno.
Sarà, quindi, necessario per chi intenda fare valere la responsabilità degli amministratori, provare sia l’esistenza del danno, sia il nesso causale diretto ed immediato tra la condotta colposa e/o dolosa ed il pregiudizio arrecato alla società. La Suprema Corte di Cassazione ha difatti, più volte statuito che “l’amministratore è tenuto a risarcire il danno causalmente riconducibile in via immediata e diretta alla sua condotta”. Alla luce di ciò, quindi, anche il risarcimento dovuto sarà connesso unicamente al reale nocumento arrecato alla società.
Il nesso di causalità dovrà essere attentamente analizzato, poiché nei casi in cui il danno si sarebbe realizzato comunque, seppure alla contestuale presenza della condotta colposa e/o dolosa degli amministratori, questi non saranno ritenuti responsabili e su di loro non incomberà alcun obbligo a risarcire il danno. In quanto, la condotta od omissione non è stata conseguenza diretta del danno patito dalla società.
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