Divisione del conto corrente quando cessa una famiglia di fatto
- Posted by Francesca Dimunno
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La divisione del conto corrente cointestato a due conviventi che compongono una famiglia di fatto può comportare dei problemi nel momento in cui la famiglia di fatto viene a cessare.
Non è insolito che i conviventi decidano di versare congiuntamente i propri risparmi o parte di essi su di un conto corrente cointestato per fare fronte alle esigenze comuni derivanti dalla loro condizione di famiglia di fatto.
Cosa è la famiglia di fatto?
La famiglia di fatto è costituita da due individui maggiorenni che pur non essendo legati dal vincolo matrimoniale, convivono in maniera stabile. Alla base del loro rapporto vi è la comunione di intenti di porre in essere una famiglia.
Tra i conviventi vi sarà reciproca assistenza morale e materiale anche se ciò non deriverà da un atto di matrimonio.
La famiglia di fatto è caratterizzata dalla libera volontà delle parti, le quali saranno libere di interrompere la loro unione in caso di disaccordo senza necessità di ricorrere a separazioni e divorzi.
Per quanto concerne la condizione di figli nati in una famiglia di fatto, a seguito del D. Lgs. n. 154/2013, questa è del tutto equiparata a quella dei figli legittimi, cioè i figli i cui genitori sono uniti in matrimonio.
Da un punto di vista patrimoniale, è necessario sottolineare che i doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente si esprimono anche nell’ambito patrimoniale e vengono configurati come adempimento di una obbligazione naturale, purché vi sia proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni patrimoniali di ciascuna parte, così come previsto dall’articolo 2034 del Codice Civile. Nel caso di somme versate congiuntamente su di un conto corrente, vigerà il principio di legge stabilito dall’articolo 1298 del Codice Civile secondo cui la divisione del conto sia in caso di debito che di credito, avverrà in parti uguali. Infatti, si presume che i contributi di ciascuna parte siano di pari entità, a meno che non sia ricostruita, con esattezza, l’entità dei versamenti di ciascuna parte.
Quindi, nel caso di fine di una famiglia di fatto, qualora i conviventi abbiano versato somme differenti e contribuito in maniera diversa alle somme sul conto corrente cointestato, se i partners non saranno in grado di provare i versamenti di ciascuno, la divisione del conto corrente avverrà al 50% tra le due parti.
E’ possibile evitare spiacevoli “sorprese”, in ambito patrimoniale, nelle famiglie di fatto, mediante dei contratti di convivenza.
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