Gli ammortizzatori sociali al tempo del Coronavirus
- Posted by consulia
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Quali sono gli ammortizzatori sociali e chi ne ha diritto?
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), il legislatore ha adottato una serie di misure a sostegno e supporto dei lavoratori per fare fronte all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19.
Fra queste, di particolare rilevanza risultano essere le misure in materia di ammortizzatori sociali, finalizzate a consentire a quasi tutti i datori di lavoro di beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale.
Il legislatore, nello specifico, ha previsto che i datori di lavoro, i quali, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, siano costretti a cessare ovvero a ridurre la propria attività economica, hanno la facoltà di presentare una domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, indicando la causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di nove settimane e, in ogni caso, da utilizzarsi entro il mese di agosto 2020.
Al fine di agevolare l’accesso agli ammortizzatori sociali, misure di sostegno, si è previsto che la relativa domanda possa essere inoltrata senza fare ricorso alla procedura di consultazione sindacale, con esonero dal rispetto dei termini procedurali di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 148 del 2015.
La medesima domanda potrà essere, altresì, presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione, usufruiscano di un trattamento di integrazione salariale straordinario. In tal caso, in particolare, la concessione della misura comporta la sospensione automatica e la conseguente sostituzione, per un periodo non superiore a nove settimane, del trattamento di integrazione straordinario in corso con il trattamento ordinario, del quale ultimo potranno beneficiare, altresì, i lavoratori già destinatari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
Una procedura analoga è prevista, con riferimento all’assegno ordinario, per i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, usufruiscano dell’assegno di solidarietà.
Da ultimo, per i datori di lavoro privati (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore e ad eccezione dei datori di lavoro domestico) non rientranti nel novero di soggetti destinatari delle tutele sopra descritte, che occupino più di cinque dipendenti, le Regioni e le Province autonome avranno la facoltà di riconoscere a questi ultimi, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da concludersi anche in via telematica, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per un periodo corrispondente alla sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a nove settimane.
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