IL CTU NEL PROCESSO
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Il CTU, la partecipazione delle parti è requisito essenziale?
In determinati procedimenti o in alcune fasi del processo, qualora il giudice ritenga sia necessario l’ausilio di un tecnico per decidere su alcuni argomenti specifici, tecnici o particolarmente complessi, verrà nominato un CTU, ovvero un consulente tecnico di ufficio. L’articolo 61 del codice di procedura civile, infatti, stabilisce che “quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”.
Il ruolo del CTU è, quindi, quello di fornire un parere tecnico della vicenda fornendo al giudicante una opinione terza ed imparziale rispetto a quella delle parti, in quanto la sua funzione è quella di “aiutare” il giudice.
In una apposita ordinanza il giudice sceglie, tra i consulenti iscritti nell’apposito albo presso il Tribunale, il consulente cui intende affidare l’incarico e fissa la data di udienza alla quale questi dovrà comparire per accettare il conferimento dell’incarico e prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico, con lo scopo di far conoscere al giudice la verità.
Nel momento in cui il consulente avrà accettato l’incarico, sarà fondamentale, così come ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione in una recente pronuncia di novembre 2020, dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, così come viene definito in gergo tecnico. Infatti, le parti hanno il diritto di partecipare all’attività personalmente o mediante i propri consulenti, ciò a garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio tra esse, aspetti legati alla correttezza e regolarità dello svolgimento del processo. Il consulente, poi, predispone una relazione a cui le parti hanno il diritto di presentare osservazioni scritte formulando, eventualmente, anche istanze. Alla luce di queste osservazioni, il CTU predispone, entro il termine assegnatogli dal magistrato, la relazione finale che contiene anche commenti circa le valutazioni effettuate dalle parti.
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