Indennizzo INAIL: è possibile ottenerlo per colpa?
- Posted by Francesca Dimunno
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Indennizzo INAIL: un operaio che ha subito un infortunio per sua “colpa” durante lo svolgimento della sua attività lavorativa ha comunque diritto a ricevere tale risarcimento? È fondamentale, in casi di questo tipo, ricordare che la tutela previdenziale non viene esclusa sulla base del comportamento colposo del lavoratore, purché l’infortunio sia ricollegabile ed anche conseguenza diretta della attività lavorativa svolta, seppure a causa di una “colpa” attribuibile al lavoratore.
È costante in giurisprudenza l’orientamento che ritiene irrilevante la colpa del soggetto “protetto” per il riconoscimento dell’indennizzo. Possiamo sicuramente affermare, anche alla luce delle ultime sentenze in materia da parte della Corte di Cassazione, che “la colpa del lavoratore non impedisce di per sé il riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’INAIL in caso di infortunio sul lavoro”(Cass. Civ. n. 17917/2017).
Le motivazioni di questo orientamento sono da ricercare anche nella Costituzione che riconosce la salute come fondamentale diritto di ogni individuo e della collettività ragione per cui i lavoratori hanno diritto ai mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio.
Si parla, quindi, di una vera e propria “sicurezza sociale” che attua una protezione del lavoratore anche quando l’infortunio si sia verificato per colpa del lavoratore stesso. Ciò, al fine di garantire al lavoratore i mezzi necessari ed adeguati per fare fronte allo stato di bisogno insorto dal verificarsi dell’infortunio.
Comunque, oggetto di valutazione per l’ottenimento dell’indennizzo INAIL sarà il comportamento del lavoratore al fine di stabilire se l’infortunio sia stato commesso per colpa, dolo o se vi sia il rischio elettivo. Per colpa si intende la imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore durante lo svolgimento della sua attività. Si è in presenza di dolo quando l’evento è il risultato della azione od omissione del soggetto e l’evento è “preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”. Per rischio elettivo, invece, intendiamo quei comportamenti volontari del lavoratore che non siano prettamente attinenti all’attività lavorativa e che, quindi, possono essere definiti “volontari ed arbitrari”.
L’analisi del comportamento del lavoratore, quindi, sarà essenziale e porterà a conseguenze differenti: l’infortunio per colpa non escluderà la tutela infortunistica, mentre il dolo o il rischio elettivo escluderanno la tutela previdenziale.
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