Responsabilità medica: le novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco
- Posted by Francesca Dimunno
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La responsabilità medica si inserisce in un contesto delicato: il rapporto tra l’operatore sanitario ed il paziente. Un errore e/o una omissione commessi dall’operatore sanitario possono portare ad azioni giudiziarie e domande di risarcimento del danno. La Legge Gelli-Bianco (n.64 dell’08 marzo 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017, ha il fine di portare chiarezza e maggiore certezza ed ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia laddove questi dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate e pubblicate dall’Istituto Superiore della Sanità.
Importanti sono le novità introdotte sotto il profilo civilistico riguardo le differenze nel tipo di responsabilità. La responsabilità della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, sarà di natura contrattuale, per cui questa risponderà delle condotte dolose o colpose dei soggetti che esercitano la professione sanitaria al suo interno, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. In questo caso, il termine di prescrizione sarà quello ordinario decennale. La responsabilità del personale sanitario che non abbia assunto alcuna obbligazione contrattuale con il paziente, sarà, invece, di natura extracontrattuale, rientrando tra le fattispecie dell’illecito aquiliano. Per cui il personale sanitario risponderà del proprio operato secondo il dettato normativo dell’articolo 2043 del codice civile, ed il termine di prescrizione sarà quinquennale.
Il Tribunale di Milano è uno fra i primi che con la sentenza n. 1654 del 16 febbraio 2018 ha applicato la Legge Gelli-Bianco, confermando, tra i vari aspetti, che sarà più vantaggioso agire nei confronti della struttura sanitaria, visti anche i tempi più lunghi di prescrizione, rispetto all’azione nei confronti del personale sanitario.
Non bisogna dimenticare che con l’evidente scopo di ridurre il contenzioso, anche nell’ambito della responsabilità medica, la Legge Gelli-Bianco stabilisce a pena di improcedibilità l’obbligo di esperire prima del giudizio l’accertamento tecnico preventivo (ATP) o, in alternativa, il procedimento di mediazione, Decreto Legge N. 28/2010.
L’ATP prevede il conferimento di un incarico ad un perito, il CTU, il cui nome viene estratto da appositi registri presso il Tribunale competente per il giudizio, il quale dovrà accertare la sussistenza della responsabilità, nonché il quantum della responsabilità, redigendo una apposita perizia che diverrà la base per un possibile accordo tra le parti. Saranno necessariamente presenti, come si dice in linguaggio tecnico, come litisconsorti necessari, le imprese di assicurazione coinvolte.
Il procedimento di mediazione, invece, avviene davanti ad un organismo di mediazione accreditato. In questo caso le parti dovranno farsi assistere da un avvocato ed il percorso ha come finalità il raggiungimento di un accordo bonario, evitando un giudizio in Tribunale. Qualora la parte chiamata rifiuti ingiustificatamente di partecipare alla mediazione senza un giustificato motivo, questo comportamento, potrà essere valutato dal giudice, nell’eventuale giudizio e portare alla condanna alla spese.
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