LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA: LITIGIO TRA COLLEGHI
- Posted by Lara Dentici
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E’ possibile essere licenziati per un litigio con un collega sfociato in una aggressione fisica?
Non è raro che sul posto di lavoro si inneschino meccanismi di simpatia/antipatia che possano portare, a causa della continua e quasi forzata condivisione degli spazi lavorativi, a problematiche tra i lavoratori che possono, poi, con il tempo, sfociare in un litigio.
Per quanto ciascuno tenti di affrontare la giornata lavorativa cercando di mantenere la calma, il controllo, relazionandosi con i colleghi con correttezza e diplomazia, delle volte è possibile che l’emotività e la rabbia cancellino ogni buon proposito, portando ad un litigio con una vera e propria aggressione fisica, ad esempio con uno strattonamento del collega.
Cosa può accadere a seguito di un litigio di questo tipo? Si può essere licenziati per giusta causa?
Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 33027, la quale ha chiarito che nel caso di litigio con strattonamento, il comportamento aggressivo e violento nei confronti del collega è sicuramente da ricondurre alla fattispecie dell’illecito disciplinare. Nel caso, però, in cui il litigio sia stato un unico episodio, la “odiosa intimidazione psicologica”, non “legittima il licenziamento in tronco”, purché si tratti di episodio occasionale che non comporti conseguenze sul piano lavorativo.
Secondo la Suprema Corte, quindi, l’intimidazione psicologica non è mai condivisibile e tollerabile, ma la sanzione irrogata deve essere sempre proporzionata alla gravità del fatto commesso. Nel valutare il possibile licenziamento per giusta causa a seguito di litigio tra dipendenti con strattonamento, si dovrà tener conto di tutti i connotati oggettivi e soggettivi del fatto, del danno che è stato arrecato, l’intensità del dolo o della colpa, del pregresso disciplinare del dipendente e di qualsiasi altro comportamento che possa incidere sulla valutazione della lesione del rapporto di fiducia tra le parti. Nel caso di comportamento occasionale, che non abbia, quindi, avuto conseguenze sul piano lavorativo, si incorrerà unicamente in una sanzione disciplinare.
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