LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DELLE PERSONE FISICHE
- Posted by Massimo Mellaro
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Cosa è la liquidazione controllata e da quando sarà in vigore anche per le persone fisiche ?
Dal 15 agosto 2020, qualsiasi entità fisica o giuridica appartenente al nostro ordinamento, indipendentemente dalla professione o mestiere che svolge: imprenditore, professionista, artigiano ovvero, ancora, semplice consumatore, potrà essere sottoposta alla procedura di liquidazione controllata, vale a dire, a una procedura concorsuale analoga a quella ad oggi conosciuta con il termine fallimento.
Questa importante novità è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 14 del 21.01.2019 che ha emanato il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, contenente una particolare disposizione, esattamente quella di cui all’art. 268.
Su istanza di qualsivoglia creditore, oltre che dello stesso debitore e, in ipotesi di imprenditore, del pubblico ministero, anche in pendenza di esecuzioni individuali (quali, pignoramento mobiliare, immobiliare e di esproprio presso terzi), il Tribunale dovrà dichiarare aperta la liquidazione controllata (i.e. il fallimento) e nominare il liquidatore (i.e. il curatore fallimentare).
Questi dovrà prendere in consegna tutti i beni del debitore (art. 270, secondo comma, lett. d.), con la conseguenza che quest’ultimo finirà espropriato di tutti i suoi averi, non soltanto, cioè, di quelli oggetto di pignoramento.
Questo aspetto costituisce una grande novità per il nostro ordinamento, in quanto anche le persone fisiche verranno sottoposte ad una procedura assimilabile al fallimento, indipendentemente dallo svolgimento o meno di una attività imprenditoriale.
Il liquidatore dovrà provvedere alla vendita di tutti i beni del debitore, il ricavato sarà distribuito a tutti i creditori nel rispetto della par condicio tra questi.
Il liquidatore potrà procedere, sempre nell’interesse di tutti i creditori, come oggi avviene nell’ambito della procedura fallimentare, e con l’autorizzazione del giudice delegato, ad agire per recuperare i crediti e ad esercitare le azioni dirette alla reintegrazione del patrimonio del debitore con azioni revocatorie.
Portata a termine la procedura di liquidazione/fallimento, il relativo ricavato sarà distribuito tra i creditori risultanti dallo stato passivo.
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