MANTENIMENTO MINORI E REDDITO GENITORI
- Posted by Lara Dentici
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Reddito e proporzionalità
Nei casi di separazione dei coniugi, quando vi sono figli minori, verrà stabilita dal giudice, o anche di comune accordo da parte dei genitori, una somma di denaro da versare al genitore collocatario, cioè il genitore presso cui i figli continueranno a vivere. Generalmente, questa somma viene versata mensilmente per fare fronte alle quotidiane esigenze, ciò sia nei casi di figli nati in costanza di matrimonio che nei casi di convivenze more uxorio.
E’ principio fondamentale del nostro ordinamento che i figli debbano continuare a ricevere le dovute cure, istruzione ed educazione da entrambi i genitori i quali continueranno ad essere obbligati a contribuire anche economicamente, in proporzione al proprio reddito ed alle proprie capacità, al mantenimento dei propri figli.
E’ costante orientamento della Corte Suprema di Cassazione il principio secondo cui nel calcolo finalizzato a determinare l’ammontare del mantenimento dovuto per il/i figlio/i, anche in caso di genitore non collocatario del/dei figlio/i, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Pertanto, dovrà essere oggetto di analisi non solo il reddito di entrambi i genitori, ma anche le reali esigenze del figlio, nonché il tenore di vita goduto durante il periodo di costante convivenza dei genitori, le risorse economiche complessive dei genitori, infine anche la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Dovranno quindi essere effettuate indagini concrete anche dal punto di vista patrimoniale, analizzando complessivamente il reddito di entrambe le parti.
Nel caso di provvedimento assunto dal giudice, questo incentrerà la sua attenzione sul benessere e sulla tutela di tutti gli interessi del minore, così come stabilito anche dall’articolo 337 ter del codice di procedura civile che a chiare lettere recita “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”.
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