MATERNITA’ E LICENZIAMENTO
- Posted by Francesca Dimunno
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Maternità e tutela del posto di lavoro, cosa prevede la normativa?
Il D. Lgs. n. 151/2001, che regolamenta la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità, all’articolo 54 disciplina i casi in cui è fatto divieto al datore di lavoro licenziare una lavoratrice in quanto in maternità. La norma in esame specifica che le lavoratrici non potranno essere licenziate durante la fascia temporale che va dall’inizio del periodo di gravidanza, fino al compimento del primo anno di età del proprio figlio. Il licenziamento, invero, sarà legittimo, come previsto dal 3 comma dello stesso articolo, solo nel caso di “colpa grave”, di “cessazione dell’attività”, di “ultimazione della prestazione o risoluzione del rapporto” e di “esito negativo” del periodo di prova.
Nel caso in cui il licenziamento avvenga al di fuori dei casi su elencati, lo stesso sarà nullo e non inefficace e comporterà il diritto al rientro sul posto di lavoro ed il diritto per la lavoratrice di percepire tutte le retribuzioni dovute dal momento del licenziamento illegittimo, fino alla reintegra.
E’ importante evidenziare che nell’ambito giudiziale di una controversia in materia di licenziamento di lavoratrice in maternità, non graverà su questa l’onere probatorio di indicare ulteriori motivazioni per qualificare come illegittimo il proprio licenziamento, ma, sarà sul datore di lavoro l’onere di dimostrare che il licenziamento è avvenuto in conformità alle ipotesi contemplate dal comma 3 dell’articolo 54, che lo consentono.
La ratio di questa norma è quella di evitare qualsivoglia tipo di discriminazione per l’accesso al lavoro; oltre alla normativa nazionale si affianca la normativa comunitaria che con diverse direttive ha regolamentato la parità di trattamento sul posto di lavoro tra uomini e donne con particolare attenzione a queste ultime durante il periodo della maternità.
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