Mutuo: come fare durante l’emergenza sanitaria
- Posted by consulia
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E’ possibile sospendere il pagamento del mutuo?
Il Covid-19 sta mettendo a dura prova non solo il nostro sistema sanitario ma anche l’intera economia nazionale; con il decreto “Cura Italia” il Governo sta cercando di fronteggiare i danni di un Paese in ginocchio, immettendo liquidità per far ripartire una società praticamente in standby. Tra le varie iniziative a sostegno dei lavoratori in difficoltà economica rientra anche la sospensione del pagamento delle rate del mutuo: per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge (fino a dicembre 2020), vi è la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
Quali sono i requisiti per poter accedere alla misura di sospensione del pagamento?
In primis, è necessario che la richiesta di sospensione venga presentata dal proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo che sia stato contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e che sia in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Inoltre, non incide sulla richiesta di sospensione il ritardo del pagamento delle precedenti rate, purché tale ritardo non superi la soglia dei 90 giorni consecutivi. In aggiunta, sempre fino al 17 dicembre 2020, diverranno irrilevanti le precedenti richieste di sospensione ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi, a condizione che il mutuo sia in regolare ammortamento da almeno 3 mesi.
A garanzia dei mutuatari a cui verrà concessa la sospensione ci sarà il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini), il quale rimborserà il 50% della quota degli interessi non corrisposti durante il periodo di sospensione, mentre l’altra metà degli interessi dovrà essere corrisposta dagli intestatari del mutuo alla fine del periodo, spalmato sulla somma restante.
L’agevolazione è rivolta a determinate categorie di lavoratori: lavoratori dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) in cassa integrazione o licenziati, collaboratori in possesso dei documenti che comprovano la sospensione dal lavoro, lavoratori autonomi e liberi professionisti in grado di autocertificare una riduzione del fatturato superiore al 33% dal 21/2/2020 alla data della domanda e, comunque, nell’ultimo trimestre in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Viene dunque eliminata la soglia dei 30.000 euro di reddito prevista nel decreto n. 9 del 2 marzo 2020, per cui fino al 17 dicembre 2020, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo, non sarà più necessario presentare il modello ISEE.
Terminato il periodo di sospensione, il mutuatario dovrà versare le rate non corrisposte durante la sospensione del mutuo a partire dalla quota capitale secondo i nuovi tassi di interesse; di conseguenza, i tempi del piano di ammortamento si allungheranno in proporzione al periodo di sospensione dei pagamenti delle rate.
Per accedere alla procedura di sospensione è sufficiente compilare il modulo ufficiale presente sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e trasmetterlo alla banca erogatrice. Il modulo dovrà essere corredato della documentazione necessaria, anche attestante la disagevole situazione lavorativa (es. lettera di licenziamento).
La banca, appurata la regolarità della domanda e degli allegati, inoltrerà l’istanza a Consap (gestore del Fondo), la quale farà tutte le verifiche del caso entro 15 giorni lavorativi. Se l’esito della verifica dei requisiti sarà positivo, Consap rilascerà alla banca il nulla osta per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Al contrario, in caso di esito negativo, Consap è tenuta a specificare al mutuatario la motivazione della mancata ammissione.
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