OBBLIGO DI PROTEZIONE DEL LAVORATORE
- Posted by Lara Dentici
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Il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno biologico derivante dall’attività lavorativa per non essere stato assegnato a mansioni diverse?
Può accadere nelle complesse dinamiche lavorative che un proprio dipendente sviluppi determinate patologie connesse alle particolari mansioni svolte. In questi casi, è oramai costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che sul datore di lavoro incombe un generale dovere di protezione del lavoratore. Infatti, il datore di lavoro, dopo aver ricevuto notizia della patologia del proprio dipendente derivante dalle mansioni svolte, dovrà necessariamente effettuare un controllo personalizzato del proprio dipendente e verificare l’integrità psico-fisica del lavoratore con le mansioni che svolge, al fine di non incorrere in un possibile risarcimento del danno.
Il datore di lavoro è sottoposto sia alla generale responsabilità extracontrattuale prevista dall’articolo 2043 del Codice Civile per cui lo stesso ha l’obbligo di non causare danno ad alcuno, sia alle specifiche norme che tutelano l’integrità psico-fisica del lavoratore che gli derivano dal contratto di lavoro nonché dall’articolo 2087 del Codice Civile. Questo articolo testualmente recita che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Quindi, in casi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno biologico subito in conseguenza delle mansioni svolte, ritenendo che il datore di lavoro non abbia provveduto ad affidargli mansioni meno usuranti e/o,comunque, compatibili con la propria patologia e con la propria condizione fisica, incomberà sul datore di lavoro l’obbligo di dimostrare di aver ottemperato all’obbligo di protezione, mentre il lavoratore dovrà provare sia la lesione alla propria integrita’ psico-fisica, sia il nesso di causalita’ tra l’evento dannoso e lo svolgimento della prestazione lavorativa.
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