RESPONSABILITA’ SANITARIA: LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA
- Posted by Lara Dentici
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La responsabilità sanitaria deve essere rilevata sotto più aspetti
Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di profili di responsabilità sanitaria, viene analizzato il delicato rapporto tra l’operatore sanitario ed il paziente. Infatti, un errore e/o una omissione commessi dall’operatore sanitario possono portare ad azioni giudiziarie e domande di risarcimento del danno da parte del paziente-danneggiato. La normativa nazionale vede come recente protagonista la Legge Gelli-Bianco che è stata emanata con il fine di portare chiarezza nella materia, nonché con l’evidente scopo di ridurre il contenzioso, anche nell’ambito della responsabilità medica.
La Legge Gelli-Bianco stabilisce, a pena di improcedibilità, l’obbligo di esperire, prima del giudizio, l’accertamento tecnico preventivo (ATP) o, in alternativa, il procedimento di mediazione, come istituito nel Decreto Legislativo n. 28/2010.
Il procedimento di consulenza tecnica preventiva prevede il conferimento di un incarico ad un collegio di periti (un medico specializzato in medicina legale e [almeno] uno specialista nella disciplina oggetto del procedimento), i cui nominativi vengono estratti da appositi registri presso il Tribunale competente per il giudizio, il quale dovrà accertare la sussistenza della responsabilità, nonché il quantum della responsabilità, mediante una apposita perizia che potrebbe diventare il punto di partenza per poter raggiungere un possibile accordo tra le parti ed evitare, così, il giudizio.
Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo, il ricorso per iniziare il successivo giudizio di merito dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad evidenziare, non soltanto la responsabilità dell’operatore sanitario e, quindi, il/i fatto/i da cui emerge la stessa, ma, altresì, il danno che si ritiene essere stato patito e il nesso di causalità tra la condotta e la causazione del danno.
E’, infatti, costante l’orientamento della giurisprudenza, secondo il quale il paziente, che chieda il risarcimento del danno in giudizi di responsabilità medica, debba sempre individuare con chiarezza e specificità gli errori e/o le omissioni commesse dall’operatore sanitario, il danno subito ed il nesso di causalità tra l’errore/omissione ed il danno patito.
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