Giudizio di divisione ereditaria: su chi incombe l’onere della ricerca dei beni dell’eredità?
- Posted by Francesca Dimunno
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Aspetto quanto mai delicato in ambito successorio è, a seguito della apertura della successione che, coincide con il momento della morte del defunto, cioè il de cuius, la ricostruzione dei beni che costituiscono l’eredità, ovvero quella che viene definita in gergo tecnico, la massa ereditaria. Se ci si trova fra i chiamati all’eredità, vuoi per successione legittima o per designazione testamentaria, ci si troverà nella condizione, al fine di stabile la propria quota, di dover ricostruire il patrimonio del defunto mediante la ricerca di tutti i beni mobili ed immobili come ad esempio di conti correnti, di polizze vita, fondi di investimento, la ricerca di proprietà immobiliari ed eventuali partecipazioni societarie.
E’ necessario ricordare che la massa ereditaria è costituita dalla totalità dei rapporti giuridici sia attivi che passivi che facevano capo al soggetto scomparso, per cui anche i debiti del defunto dovranno essere individuati, in quanto gli stessi dovranno essere detratti dall’attivo.
Lo scenario si complica quando vi è un contenzioso fra gli eredi avente ad oggetto la divisione dell’eredità con conseguente individuazione delle quote spettanti a ciascuno. In questi casi, la esatta ricostruzione della massa ereditaria sarà fondamentale per chi inizierà il giudizio in quanto costui dovrà fornire al giudice tutti gli elementi per ricostruire la massa, al fine di ottenere l’indicazione della propria quota. Per cui si chiederà al giudice di ricostruire integralmente l’asse ereditario, ma incomberà sulla parte che ha iniziato (proposto) detto giudizio fornire al giudice gli elementi necessari per effettuare detta ricostruzione.
Nel momento in cui la ricerca dei beni e la ricostruzione della massa ereditaria risulti particolarmente difficile, sarà possibile chiedere al Consulente Tecnico nominato dal Giudice di integrare la ricerca?
La risposta al quesito è: no.
Non si potrà chiedere al Consulente Tecnico D’Ufficio (CTU) di effettuare la ricerca dei beni componenti la massa ereditaria, poiché, come più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, il ruolo del consulente è quello di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti, cioè elementi già individuati dalla parte. La consulenza non potrà essere utilizzata per dispensare la parte dal fornire la prova delle propria domanda, per cui la consulenza non verrà ammessa quando la finalità sia quella di delegare al consulente il compito che incombe sulla parte o cercare di “rimediare alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civ. Ordinanza 23 aprile 2018 n. 9979).
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