Cartella clinica incompleta e risarcimento da danno medico
- Posted by Francesca Dimunno
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E’ sempre buona prassi nel momento in cui si è stati ospiti di una struttura sanitaria per risolvere problemi più o meno gravi di salute, richiedere alle dimissioni la cartella clinica e, soprattutto,
accertarsi che la stessa risulti completa. Laddove però ci è stata consegnata una cartella incompleta, non tutto è perduto qualora si ritenga di essere vittime di responsabilità medica e si voglia intraprendere un giudizio finalizzato ad ottenere il risarcimento da danno medico.
Sull’operatore sanitario incorre l’obbligo della corretta tenuta e redazione della cartella clinica poiché la compilazione di quest’ultima rientra nella prescritta diligenza dovuta dall’operatore nell’esercizio di una attività professionale, così come prescritto dall’art. 1176 del Codice Civile.
Per diligenza si intende la diligenza del buon padre di famiglia, di cui tutti avremo sentito parlare. Questo è un criterio generale cui fa riferimento il nostro ordinamento, il contenuto va specificato e concretizzato di volta in volta con riferimento alla natura della obbligazione e alle circostanza in cui il soggetto/debitore si trova ad agire/adempiere. Possiamo sicuramente affermare che si tratta di un vero e proprio dovere deontologico, quindi per diligenza si intende un determinato tipo di comportamento che deve essere posto in essere dal soggetto debitore per quella specifica obbligazione.
Tornando al caso specifico, al rapporto paziente/struttura sanitaria, in caso di richiesta di risarcimento da danno medico, se è vero che incombe sul paziente attore l’onere della prova circa la sussistenza del nesso causale tra le terapie sostenute ed il peggioramento della propria condizione di salute, è anche vero che se la cartella clinica non è sufficiente a fornire il quadro della situazione non essendo la stessa completa ed esatta, non verrà escluso il nesso causale tra la condotta colposa del medico e la patologia.
Sulla scorta di questo ragionamento, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto che nel caso di cartella insufficiente, il giudicante può ritenere dimostrata la responsabilità dell’operatore sanitario quando la incompletezza della cartella sia elemento rilevante ai fini del proprio decidere, quando l’esistenza del nesso di causalità tra condotta dell’operatore sanitario ed il danno subito dal paziente non possa essere accertato a causa della incompletezza della cartella e che la condotta dell’operatore sanitario sia astrattamente idonea a causare il danno in questione.
Il giudice, quindi, in una situazione simile potrà ricorrere a presunzioni e ritenere provato il nesso di causalità tra la condotta dell’operatore sanitario e le condizioni di salute del paziente attore.
Conseguentemente, in casi simili, incomberà sul medico e sulla struttura sanitaria dimostrare di non aver commesso alcun inadempimento o che il proprio inadempimento non sia stato causa del danno subito dal paziente richiedente risarcimento da danno medico.
Ragione per cui si può ritenere che comunque, avere una valenza probatoria in un giudizio di responsabilità medica. Sarà però fondamentale l’impostazione
della propria difesa.
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