Posso continuare a percepire l’assegno di mantenimento se la Sacra Rota ha annullato il matrimonio?
- Posted by Francesca Dimunno
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Nel caso in cui, a seguito di una sentenza di divorzio che riconosce e quantifica l’assegno di
mantenimento a carico di uno degli ex coniugi, intervenga una sentenza di nullità originaria del
matrimonio concordatario emessa dalla Sacra Rota, lo scenario, anche in ambito patrimoniale, verrà
modificato.
Questo è quanto viene stabilito dalla Corte di Cassazione mediante la ordinanza del 11
maggio 2018 n. 11553. Il principio statuito in questa ordinanza è rilevante in quanto riguarda la possibile modifica dei diritti patrimoniali dei coniugi anche in presenza di una sentenza definitiva.
Principio generale del nostro ordinamento giuridico è che quando una sentenza passa in giudicato,
ovvero non è più impugnabile, le sue statuizioni non potranno più essere modificate e quanto
stabilito nella sentenza dovrà essere “rispettato” dalle parti; l’ordinanza in questione, invece,
assolutamente innovativa, permette una modifica ad una sentenza emessa dal Giudice Civile, già
passata in giudicato, a seguito di una sentenza che dichiari la nullità originaria del vincolo
matrimoniale, emessa dal Tribunale Ecclesiastico e riconosciuta dal nostro ordinamento a seguito di
delibazione.
Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento è da rinvenire nel dovere di solidarietà economica
tra i due ex-coniugi ed è a tutela dell’ex- coniuge economicamente più debole, infatti l’attribuzione
dell’assegno è subordinata alla accertata insussistenza dei mezzi economici del coniuge che ne fa
richiesta. Ragione per cui, per il nostro ordinamento, il coniuge economicamente più debole, avrà il
diritto di essere “aiutato” dall’ex-coniuge anche a seguito della cessazione del vincolo matrimoniale
con il divorzio.
Lo scenario, però, anche se si è in presenza di una sentenza passata in giudicato, potrà cambiare se
il coniuge che deve corrispondere l’assegno otterrà una sentenza, da parte del Tribunale
Ecclesiastico, che dichiari la nullità originaria del vincolo matrimoniale. Per fare valere detta
sentenza, sarò necessario provvedere alla sua delibazione, ovvero iniziare un procedimento avanti
alla Corte di Appello territorialmente competente, a seguito del quale la sentenza del Tribunale
Ecclesiastico acquisterà efficacia giuridica nello Stato italiano.
Quindi, a seguito di emissione di una sentenza di nullità del matrimonio da parte della Sacra Rota,
che annulla il vincolo matrimoniale, verrà meno il presupposto per continuare a percepire l’assegno
di mantenimento, malgrado il diritto a percepire l’assegno sia contenuto in una sentenza definitiva
del nostro ordinamento, in quanto la sentenza del Tribunale Ecclesiastico, farà venir meno
l’esistenza originaria del vincolo matrimoniale e, quindi, la sussistenza del diritto all’assegno di
mantenimento.
Concludendo, la risposta al quesito circa la possibilità di continuare a percepire l’assegno di
mantenimento stabilito con sentenza civile passata in giudicato, in presenza di successiva
delibazione della sentenza della Sacra Rota che dichiari la nullità del matrimonio concordatario,
sarà negativa.
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