SOCIETA’ DI PERSONE: DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI IN CASO DI PERDITE
- Posted by Francesca Dimunno
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Le società di persone previste e regolamentate dal nostro codice civile sono le società semplici (s.s.), quelle in nome collettivo (s.n.c.) e le società in accomandita semplice (s.a.s.), queste non hanno una propria personalità giuridica, per cui non sono dei soggetti giuridicamente distinti rispetto alle persone dei soci. Altro aspetto particolare delle società di persone è riferito al patrimonio , ovvero i soci sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, dei debiti sociali, cioè i soci rispondono con il proprio patrimonio, presente e futuro per le obbligazioni e i debiti sociali. Questa responsabilità dei soci è anche solidale: un creditore della società può richiedere l’intero adempimento dell’obbligazione sociale anche a solo uno dei soci.
Alla luce della particolare disciplina di questo tipo di società, è chiaro il ruolo “fondamentale” dei soci all’interno della società stessa.
In quanto socio di una società di persone, posso chiedere la distribuzione degli utili anche in caso di perdite?
La Corte di Cassazione esclude questa possibilità.
Con l’ordinanza del 04 luglio 2018, n. 17489, la Cassazione specifica che nel caso in cui la società abbia subito delle perdite che hanno intaccato il patrimonio sociale, gli utili non potranno essere distribuiti, in quanto saranno necessariamente destinati a coprire le perdite pregresse. Solo gli utili eccedenti la copertura delle perdite potranno essere distribuiti, ciò, quindi, nel chiaro intento di evitare un depauperamento del patrimonio sociale, così come stabilito dalle norme del codice civile che indicano come condizione per la distribuzione degli utili: “la ripartizione tra i soci degli utili realmente conseguiti”, “gli utili devono essere distribuiti solo quando il capitale sociale è stato integralmente reintegrato o ridotto”.
Quindi, anche se i soci delle società di persone hanno un ruolo determinante verso i terzi, poiché sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio personale presente e futuro, l’intento normativo è, comunque, di garantire l’integrità del patrimonio sociale, mediante la reintegrazione del capitale sociale con gli utili o mediante la riduzione del capitale sociale.
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