LA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA NEI CONTRATTI
- Posted by Francesca Dimunno
- On
E’ necessaria anche la sottoscrizione della banca?
Non è necessaria la sottoscrizione della banca per la validità di contratti con essa conclusi sia in materia di intermediazione finanziaria sia per i contratti bancari regolati dall’art. 117 Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993) vista la sovrapponibilità delle due discipline.
Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 4 giugno 2018 n. 14243, la quale ha chiarito che anche in ambito di contratti bancari sottoposti alla disciplina dell’art. 117 del TUB, la validità del contratto non necessita la sottoscrizione del documento anche della banca, in quanto il consenso di quest’ultima può essere desunto da comportamenti concludenti. La Corte di Cassazione, anche mediante la decisione presa a Sezioni Unite con la sentenza del 16 gennaio 2018 n. 898 ha chiarito che il requisito della forma scritta del contratto di investimento non necessita la sottoscrizione dell’intermediario, essendo sufficiente la sottoscrizione dell’investitore a cui dovrà, però, essere consegnata una copia del contratto. Ciò, è espressamente previsto dall’art. 117 TUB il quale recita che “i contratti sono redatti sempre per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, al terzo comma dello stesso articolo viene anche precisato che “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
La ragione di ciò è da individuarsi in una tutela a favore del contraente debole, cioè verso l’investitore/cliente della banca a cui la banca dovrà fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie dando piena conoscenza delle clausole contrattuali al cliente anche mediante la consegna di una copia del contratto. Quindi, sia la forma scritta che la consegna di una copia sono tutele poste a favore dell’investitore/cliente e non sarà nullo il contratto a cui manca la sottoscrizione della banca, in quanto per la validità saranno necessari: la forma scritta, la sottoscrizione dell’investitore/cliente, la consegna di una copia a quest’ultimo. La volontà della banca risulterà, appunto, da comportamenti concludenti e non necessiterà della sottoscrizione del delegato della banca.
Se cerchi maggiori informazioni in Diritto di Intermediazione Finanziaria e Tutela del Risparmio, contatta uno dei nostri esperti, compilando il form in basso
0 Commenti