STRUTTURA SANITARIA E PERSONALE NON SOTTOPOSTO A VACCINO
- Posted by Massimo Mellaro
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Cosa fare nel caso di personale non sottoposto a vaccino?
Quali sono le opzioni per una struttura sanitaria nel caso in cui un lavoratore non si sia sottoposto al vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 producendo una certificazione medica, che escluderebbe l’obbligatorietà della predetta vaccinazione.
Il riferimento normativo è l’art. 4 bis, comma 1, del D.L. n. 44/2021, in vigore dal 2 ottobre 2021, che ha esteso fino alla data del 31.12.2021, termine dello stato di emergenza, l’obbligo della vaccinazione in esame. Tale obbligo era già previsto dall’art. 4 del predetto decreto legge per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – “a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis, ovvero le strutture di ospitalità e di lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque, tutte le strutture residenziali e socio-assistenziali, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità”.
La norma stabilisce al successivo comma 2, che, però, “Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”;
In ipotesi di controlli da parte dei competenti organi accertatori, alla luce dei canoni della correttezza e buona fede, che devono comunque presiedere allo svolgimento delle relazioni contrattuali, come quella, che lega datore di lavoro e dipendente, pur con tutte le cautele del caso, è opportuno e ammissibile rivolgere un’interrogazione a tutti i dipendenti non operatori sanitari (per questi ultimi, come è noto, esiste una disciplina di tipo pubblicistico tutt’affatto particolare) per conoscere se gli stessi abbiano o meno assolto all’obbligo vaccinale.
Quanto al lavoratore, che ha omesso di sottoporsi al vaccino per le proprie asserite condizioni cliniche, il datore di lavoro potrà verificare se la certificazione esibita dal dipendente sia, quantomeno formalmente, conforme agli specifici criteri di cui alla circolare del Ministero della Salute, ove tale certificazione dovesse risultare idonea, il datore non potrà sospendere le prestazioni lavorative del dipendente, ma, ove queste ultime dovessero comportare il rischio di diffusione del Covid, in via prudenziale, potrà valutare se adibirlo a mansioni diverse, anche inferiori, atte a scongiurare tale rischio, ovvero, in extremis, allontanarlo dal posto di lavoro fino alla cessazione dello stato emergenziale, continuando, però, a corrispondergli la retribuzione.
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