TESTAMENTO BIOLOGICO: L’INTRODUZIONE DELLE DAT
- Posted by Francesca Dimunno
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Il testamento biologico è stato istituito ed entrato in vigore nel nostro sistema di giuridico il 31 gennaio 2018, con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
Si tratta di una grande novità normativa per il nostro ordinamento. Negli anni molteplici sono stati i casi portati all’attenzione dei media che hanno conseguentemente portato ad un ampio dibattito e infine all’emanazione della L. n. 219 e alla istituzione del testamento biologico.
E’, ora, concessa la facoltà ad ogni soggetto maggiorenne di esprimere il proprio consenso o dissenso, per il futuro, in ordine a determinati trattamenti nel caso in cui vi sia la propria incapacità ad esprimere questo consenso/dissenso.
La nuova norma statuisce in via generale il diritto per ogni paziente di conoscere o decidere di non conoscere tutte le informazioni complete circa le proprie condizioni di salute e acconsentire o dissentire con cognizione ai trattamenti sanitari, è riconosciuta la facoltà al rifiuto dei trattamenti sanitari, per cui è assolutamente lecito il diniego del paziente nel non volersi sottoporre ad una determinata terapia. Viene contestualmente sancito l’obbligo per il medico di adoperarsi per alleviare la sofferenza del paziente, senza che ciò porti all’accanimento terapeutico.
Il testamento biologico vero e proprio è introdotto con le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), per cui ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, può esprimere la propria volontà circa i trattamenti sanitari, il proprio consenso o dissenso in ordine a determinati accertamenti diagnostici e/o in merito a scelte terapeutiche nel caso in cui nel suo futuro possa trovarsi nella condizione di incapacità tale da non poter scegliere. Anche in questo caso, nel momento in cui si rilascia o meno il consenso, sarà necessario che il soggetto sia adeguatamente informato circa le conseguenze mediche delle scelte legate al consenso/diniego.
Il testamento biologico è quindi espressione della volontà del soggetto che nel momento in cui ha piena facoltà di intendere e volere, nel rispetto del principio della autodeterminazione, stabilisce delle linee guida in merito a trattamenti sanitari cui intenderà o non intenderà sottoporsi, qualora si verrà a trovare in una situazione di incapacità di intendere e volere ed esprimere il proprio consenso/dissenso. E’ anche concessa al soggetto che predispone la DAT la possibilità di nominare un proprio fiduciario, persona maggiorenne anche lei capace di intendere e volere, che lo rappresenti nelle scelte e nelle decisioni con il personale sanitario. Il fiduciario accetterà l’incarico mediante la sottoscrizione della DAT e potrà rinunciare mediante atto scritto.
Se hai dei dubbi su aspetti da inserire nel testamento biologico o cerchi maggiori informazioni sulle DAT, contatta uno dei nostri avvocati, compilando il form in basso
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