Il testamento olografo, immobili e dati catastali: la giurisprudenza
- Posted by Francesca Dimunno
- On
Nella prassi quotidiana, occupandoci di consulenza in ambito di successioni in Italia, nell’assistere clienti anche in ordine al delicato profilo della pianificazione patrimoniale e redazione testamento valido in Italia, non è raro che ci venga chiesto se è necessario specificare i dati catastali degli immobili che si intende lasciare ai propri congiunti mediante testamento olografo.
Il testamento in Italia non viene percepito come uno strumento cui necessariamente fare ricorso, stante una “paura” culturale, quasi scaramantica, oltre alla convinzione che, comunque, la grande regolamentazione da parte del nostro ordinamento in ambito successorio, garantirà i diritti degli eredi.
Cosa è il testamento olografo?
Le forme del testamento sono regolate dall’articolo 601 del Codice Civile, secondo il quale “Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto”.
Il testamento olografo, disciplinato dall’articolo 602 del Codice Civile, deve essere scritto per intero dal testatore, deve contenere la data con l’indicazione del giorno, mese ed anno, la data può essere inserita sia all’inizio del documento che alla sua fine o anche dopo la firma del testatore. Altro requisito essenziale, pena la nullità del testamento, è la sottoscrizione del testatore, che deve essere a suggello delle disposizioni. La firma può anche essere abbreviata, purché non lasci margine di dubbio circa la paternità del documento e attui un chiaro collegamento logico e sostanziale del contenuto con colui che firma il documento stesso.
Con riferimento al contenuto, il testatore è libero di decidere cosa lasciare in eredità ed i soggetti beneficiari, nel rispetto delle quote di riserva e disponibili: è bene ricordare che disposizioni lesive delle quote di riserva, saranno nulle.
Sarà necessario, affinché il testamento sia valido in Italia, essere il più precisi possibile nell’individuazione dei beni che si intende lasciare ai propri congiunti, per quanto riguarda i beni immobili, potrebbe sorgere il dubbio circa l’individuazione degli stessi con l’indicazione anche dei dati catastali.
In aiuto, sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza n. 1649/2017 del 23/01/2017, che ha ribadito, tra gli altri, il principio secondo cui, nell’atto di redazione del testamento olografo, il testatore non dovrà necessariamente indicare anche “i dati catastali e di configurazione degli immobili” che intende lasciare agli eredi, essendo “sufficiente ai fini della validità dell’atto di ultima volontà che il bene/i beni immobilie/i siano identificabili senza possibilità di confusione”.
Per contattare uno dei nostri avvocati specializzati in materia successoria, si prega di compilare il form nella sezione “Contatti”
0 Commenti