In caso di divorzio, ho diritto ad una quota di TFR del mio ex?
- Posted by Francesca Dimunno
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Con l’ordinanza n. 7239/2018, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la quota di TFR (trattamento di fine rapporto) dell’ex coniuge non è dovuta se il diritto a percepire l’indennità per il coniuge obbligato sorge prima della domanda con cui si chiede l’assegno divorzile.
La Suprema Corte, quindi, ribadisce che il momento cruciale per la determinazione della sussistenza o meno del diritto a percepire una quota di TFR con l’assegno di divorzio è la l’individuazione del momento in cui sorge il diritto all’indennità e non il momento in cui la somma è nella effettiva disponibilità del coniuge obbligato.
L’ammontare della quota, invece, sarà determinato prendendo concretamente in analisi la effettiva durata del vincolo matrimoniale.
L’assegnazione della quota di TFR ha come finalità un chiaro scopo assistenziale anche se si tratta di proventi frutto di attività separata di un coniuge, l’altro coniuge avrà diritto a percepirne una parte, in quanto, in costanza di matrimonio, costui ne avrebbe certamente goduto. La stessa Corte Costituzionale ha sancito come sia legittimato a fruire di parte dell’indennità, il coniuge che durante il matrimonio abbia contribuito alla formazione della indennità stessa, “in quanto il contributo dell’altro coniuge in costanza di matrimonio, non può non avere un ruolo determinante” anche per la formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (Corte Cost. n. 23/1991).
Alla luce di ciò, è, quindi, essenziale individuare il momento esatto in cui matura il trattamento di fine rapporto.
Facendo un esempio concreto, se il diritto al trattamento di fine rapporto sorge anteriormente alla domanda di divorzio, il coniuge avente diritto all’assegno non avrà diritto ad alcuna quota del TFR in quanto l’ammontare dell’indennità sarà già confluito nel patrimonio del coniuge obbligato e, quindi, detta somma sarà già stata presa in considerazione nella valutazione complessiva del patrimonio di questo ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile. Pertanto, in casi analoghi, la funzione di compensazione ed assistenziale sarà già stata pienamente e sufficientemente svolta dalla somma riconosciuta con l’assegno di divorzio.
Nei casi in cui, invece, il TFR matura al momento in cui si propone la domanda di divorzio o a seguito dell’emissione della stessa sentenza di divorzio, il coniuge che ritiene di averne diritto, potrà farne domanda, anche con separato ricorso, al fine di ottenere un quota dell’indennità.
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