VENDITE MARKETPLACE: IL DECRETO CRESCITA
- Posted by Maria Laura Falato
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Il decreto crescita impone l’obbligo di comunicazione delle vendite tramite marketplace
L’articolo 13, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2019 prevede l’obbligo di comunicare i dati relativi alle vendite on-line per tutti coloro che facilitano le vendite a distanza mediante mercati virtuali, cosiddetti marketplace, piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi.
I dati che dovranno essere comunicati sono: la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica, il numero complessivo delle unità vendute in Italia e per queste unità “l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita”.
I dati relativi a ciascun fornitore dovranno essere trasmessi trimestralmente entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre dell’anno solare, iniziando dal trimestre di entrata in vigore del decreto stesso. La prima trasmissione dovrà essere effettuata entro la data del 31 ottobre 2019.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 31 luglio 2019 ha stabilito termini e modalità di comunicazione. I dati dovranno essere trasmessi, direttamente o tramite intermediari, utilizzando i servizi telematici quali Entratel – Fisconline della Agenzia delle Entrate e mediante software di controllo gratuiti resi disponibili dalla stessa Agenzia.
Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è pronto il canale telematico per procedere con l’adempimento introdotto per favorire la compliance in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
Con il provvedimento numero 660061 del 31 luglio 2019, sono arrivate le prime istruzioni da seguire, dai soggetti obbligati ai dati da inviare, passando per le modalità di trasmissione delle informazioni.
Dal 20 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha attivato lo strumento dedicato al nuovo obbligo IVA per chi vende beni online tramite piattaforme.
La scadenza del 31 ottobre 2019 è un appuntamento che interessa tutti gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che si avvalgono di vendite tramite marketplace per facilitare la vendita a distanza di beni importati o già presenti nell’Unione Europea.
E’ bene evidenziare che il comma 4 del su citato articolo 13 stabilisce che il soggetto passivo è considerato debitore d’imposta per le vendite per le quali ha omesso la trasmissione dei dati o la trasmissione risulta incompleta, salvo la possibilità di dimostrare che l’imposta è stata assolta direttamente dal fornitore.
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