VIAGGIO GIA’ ACQUISTATO DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA
- Posted by consulia
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È possibile ottenere il rimborso di un viaggio o di un pacchetto turistico da effettuare durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19?
Sin dal primo decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, il governo ha adottato misure di prevenzione e contenimento del contagio da coronavirus, anche limitando gradualmente la libertà di circolazione all’interno del territorio nazionale fino a giungere ad un definitivo divieto di spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova. Gli unici spostamenti consentiti attualmente riguardano comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Di conseguenza, un viaggio con la sola finalità turistica non è consentito, almeno fino alla data del 3 aprile.
Quali sono, dunque, i diritti del turista che vede annullare il proprio viaggio a causa dell’emergenza sanitaria?
Non vi è dubbio che, nel caso di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo o terrestre, l’epidemia da Covid-19 rientri nelle ipotesi di recesso per sopravvenuta impossibilità della prestazione previste dall’art. 1463 del Codice civile.
Ed infatti, l’art. 28 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 (la cui efficacia è stata poi ampliata a tutto il territorio dello Stato), ha previsto in modo specifico il diritto di recesso per tutti coloro che abbiano acquistato titoli di viaggio con partenza nel periodo di epidemia.
Da tale diritto di recesso deriva per il viaggiatore l’ulteriore diritto al rimborso di quanto già pagato: è sufficiente comunicare al vettore, entro trenta giorni decorrenti dalla data del viaggio previsto, l’impossibilità di spostamento facendo anche riferimento all’art. 1, lettera b, del DPCM del 22.03.2020 ed allegando il titolo di viaggio alla richiesta di rimborso.
Il vettore, entro quindici giorni dalla richiesta di rimborso del viaggio, dovrà procedere con la restituzione del corrispettivo versato ovvero con l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Nel caso in cui è lo stesso vettore ad annullare il viaggio per scopi precauzionali o per imposizione dell’autorità, il consumatore vanterà in ogni caso il diritto al rimborso nelle forme appena delineate.
Il medesimo discorso vale anche per il turista che ha scelto di acquistare un pacchetto turistico da eseguirsi fino al 3 aprile 2020. Ai sensi dell’articolo 41 del Codice del turismo, il consumatore di un pacchetto turistico può attuare il diritto di recesso dal contratto data la straordinarietà delle circostanze che l’epidemia da Covid-19 rappresenta. Il tour operator in questo specifico caso potrà, oltre alla restituzione dell’integrale corrispettivo entro 14 giorni dal recesso o all’emissione di un voucher di pari importo e di durata annuale, riprogrammare il viaggio offrendo un pacchetto sostitutivo di uguale o superiore qualità.
Infine, il diritto al rimborso per causa di forza maggiore rappresentata dal coronavirus spetterà anche al cliente che receda dal periodo di soggiorno alberghiero già prenotato.
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